Ordinanza sui dati dei passeggeri aerei

Consultazione 2025/34: Avamprogetto di ordinanza sui dati dei passeggeri aerei e modifica di altre ordinanze · 5 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

2. il TAF ha respinto la revoca in virtù dell’articolo 20 LDPA.

Art. 13 Verbalizzazione del trattamento dei dati

1I verbali riportano informazioni sull’identità della persona che ha effettuato il trattamento, sul tipo, la data e l’ora del trattamento nonché, in caso di comunicazione dei dati, sull’identità del destinatario dei dati.

2La persona responsabile della revoca o del ripristino della pseudonimizzazione provvede affinché il verbale rinvii:

a. alla sottostante decisione del TAF (art. 19 e 20 LDPA);

b. alla sottostante decisione del direttore di fedpol (art. 20 cpv. 1 LDPA);

c. alla richiesta d’accesso della persona interessata (art. 26 LDPA).

Sezione 6: Sanzioni amministrative

Art. 14 Decorrenza della sanzione

Le imprese di trasporto aereo che hanno violato un obbligo di cui agli articoli 3 e 4 LDPA possono essere sanzionate a partire dal momento in cui l’UIP ha comunicato loro i dettagli del loro collegamento tecnico. La comunicazione è trasmessa sotto forma di decisione.

Art. 15 Verifica

Prima di infliggere una sanzione a un’impresa di trasporto aereo, l’UIP verifica se quest’ultima è già stata sanzionata dalla Segreteria di Stato della migrazione per lo stesso volo e la stessa fattispecie. In tal caso, l’UIP rinuncia a pronunciare la sanzione.

Sezione 7: Entrata in vigore

Art. 16

La presente ordinanza entra in vigore il .....

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi