Ordinanza sui dati dei passeggeri aerei
Consultazione 2025/34: Avamprogetto di ordinanza sui dati dei passeggeri aerei e modifica di altre ordinanze · 5 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 3 Momenti della trasmissione
1Le imprese di trasporto aereo trasmettono i dati dei passeggeri aerei all’UIP nei seguenti momenti:
a. una prima volta 48 ore prima della partenza prevista del volo;
b. una seconda volta 24 ore prima della partenza prevista del volo;
c. una terza volta immediatamente dopo la chiusura dell’imbarco.
2Trasmettono ugualmente i dati API al più tardi al momento della terza trasmissione.
3In caso di minaccia concreta, l’UIP può chiedere un’ulteriore trasmissione dei dati in un altro momento.
Art. 4 Conferma di ricezione dei dati
Le imprese di trasporto aereo ricevono una conferma automatica di ricezione dei dati da parte dell’UIP.
Art. 5 Informazione dei passeggeri aerei
1L’impresa di trasporto aereo presso cui viene prenotato un volo garantisce che la persona che effettua la prenotazione, prima di concluderla, confermi di:
a. essere stata informata del trattamento dei dati secondo la LDPA;
b. aver preso conoscenza delle indicazioni di cui all’articolo 4 capoverso 2 LDPA.
2L’informazione deve essere precisa, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile.
3Deve essere comunicata almeno in inglese e nella lingua scelta per la prenotazione.
Sezione 2: Diritti e obblighi dell’UIP
Art. 6 Diritti d’accesso dell’UIP
I diritti d’accesso dell’UIP ai dati dei sistemi d’informazione di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a e capoverso 3 LDPA sono retti:
a. dall’allegato 2 dell’ordinanza VIS del 18 dicembre 20133;
b. dall’allegato 1 dell’ordinanza SIMIC del 12 aprile 20064;
c. dall’allegato 1 dell’ordinanza del 20 settembre 20025 sui documenti d’identità;
d. dall’allegato 2 dell’ordinanza SNI del 15 ottobre 20086;