Ordinanza sui dati dei passeggeri aerei

Consultazione 2025/34: Avamprogetto di ordinanza sui dati dei passeggeri aerei e modifica di altre ordinanze · 5 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 3 Momenti della trasmissione

1Le imprese di trasporto aereo trasmettono i dati dei passeggeri aerei all’UIP nei seguenti momenti:

a. una prima volta 48 ore prima della partenza prevista del volo;

b. una seconda volta 24 ore prima della partenza prevista del volo;

c. una terza volta immediatamente dopo la chiusura dell’imbarco.

2Trasmettono ugualmente i dati API al più tardi al momento della terza trasmissione.

3In caso di minaccia concreta, l’UIP può chiedere un’ulteriore trasmissione dei dati in un altro momento.

Art. 4 Conferma di ricezione dei dati

Le imprese di trasporto aereo ricevono una conferma automatica di ricezione dei dati da parte dell’UIP.

Art. 5 Informazione dei passeggeri aerei

1L’impresa di trasporto aereo presso cui viene prenotato un volo garantisce che la persona che effettua la prenotazione, prima di concluderla, confermi di:

a. essere stata informata del trattamento dei dati secondo la LDPA;

b. aver preso conoscenza delle indicazioni di cui all’articolo 4 capoverso 2 LDPA.

2L’informazione deve essere precisa, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile.

3Deve essere comunicata almeno in inglese e nella lingua scelta per la prenotazione.

Sezione 2: Diritti e obblighi dell’UIP

Art. 6 Diritti d’accesso dell’UIP

I diritti d’accesso dell’UIP ai dati dei sistemi d’informazione di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a e capoverso 3 LDPA sono retti:

a. dall’allegato 2 dell’ordinanza VIS del 18 dicembre 20133;

b. dall’allegato 1 dell’ordinanza SIMIC del 12 aprile 20064;

c. dall’allegato 1 dell’ordinanza del 20 settembre 20025 sui documenti d’identità;

d. dall’allegato 2 dell’ordinanza SNI del 15 ottobre 20086;

3 RS 142.512

4 RS 142.513

5 RS 143.11

6 RS 360.2