Ordinanza sui dati dei passeggeri aerei

Consultazione 2025/34: Avamprogetto di ordinanza sui dati dei passeggeri aerei e modifica di altre ordinanze · 5 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

di Stato contraente, riserve su una norma applicabile ai dati dei passeggeri aerei secondo la LDPA, il rispetto delle norme e delle raccomandazioni contenute nell’allegato 9 di detta Convenzione si ritiene garantito se lo Stato in questione:

1. illustra in modo comprensibile di attuare in particolare le norme rilevanti in materia di protezione dei dati, e

2. assicura di informare la Svizzera in tempo utile riguardo a modifiche sostanziali nell’attuazione delle norme e delle raccomandazioni.

4Fedpol verifica se sono soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 3.

5Se, in particolare, le norme rilevanti in materia di protezione dei dati sono attuate soltanto parzialmente o non sono attuate affatto, fedpol cerca di raggiungere un accordo con lo Stato in questione sui punti in sospeso nell’ambito di uno scambio di note o di un trattato internazionale.

Sezione 4: Profili di rischio e liste d’osservazione

Art. 10

1Il Dipartimento federale di giustizia e polizia presenta ogni anno al Consiglio federale un rapporto concernente in particolare:

a. il numero di profili di rischio e di liste d’osservazione utilizzati durante l’anno in esame, la loro durata e i loro temi prioritari;

b. la loro necessità e adeguatezza.

2Il Consiglio federale verifica ogni anno l’utilizzo dei profili e delle liste d’osservazione sulla base del rapporto e informa il Parlamento del risultato nell’ambito del suo rapporto di gestione.

3Sono escluse dalla verifica le liste d’osservazione che sono state oggetto di una decisione da parte del giudice dei provvedimenti coercitivi competente (art. 14 LDPA).

Sezione 5: Protezione dei dati

Art. 11 Domanda di revoca della pseudonimizzazione

1L’UIP verifica se la domanda di revoca della pseudonimizzazione è sufficientemente motivata.

2In caso affermativo, inoltra la domanda al Tribunale amministrativo federale (TAF).

Art. 12 Revoca e ripristino della pseudonimizzazione

Il capo dell’UIP designa la persona e i suoi supplenti autorizzati a:

a. revocare la pseudonimizzazione; o

b. ripristinare immediatamente la pseudonimizzazione dopo che:

1. a una persona è stato concesso un diritto d’accesso dando seguito a una sua richiesta in virtù dell’articolo 26 LDPA,