Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari

L’emittente di un ART è tenuto a pubblicare un libro bianco («white paper»), che fornisce informazioni agli acquirenti potenziali riguardo all’emittente, all’ART (diritti, obblighi, rischi, tecnologia sottostante, riserva di attività), all’offerta pubblica dell’ART o alla sua ammissione al commercio (inclusa la persona che offre al pubblico l’ART o ne richiede l’ammissione al commercio), nonché alle ripercussioni su clima e ambiente. Il libro bianco deve essere previamente notificato all’autorità nazionale ed è soggetto ad approvazione. In caso di emissione di ART, il libro bianco deve essere pubblicato. La responsabilità è regolamentata.

Se un ente creditizio intende emettere un ART, deve informare l’autorità competente dell’emissione almeno 90 giorni prima. L’autorità competente può esigere che l’ente creditizio non emetta l’ART in questione se presenta un rischio al regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, alla trasmissione della politica monetaria o alla sovranità monetaria. In caso di concessione dell’autorizzazione, il libro bianco è ritenuto approvato.

Gli emittenti di ART sono tenuti ad agire in modo onesto, corretto e professionale e a comunicare con i titolari, effettivi e potenziali, di token collegati ad attività in modo corretto, chiaro e non fuorviante. Dispongono di solidi dispositivi di governo d’impresa e sono tenuti a seguire procedure efficaci finalizzate a individuare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interessi, nonché a trattare i reclami. Le comunicazioni di marketing relative a un’offerta pubblica di un ART o alla sua ammissione al commercio sono altresì soggette a determinati requisiti.

Gli emittenti di ART devono fornire rapporti periodici sull’andamento dell’ART. Se un ART è utilizzato come mezzo di scambio, gli emittenti devono assicurarsi che il numero e il valore delle operazioni in questo token restino entro determinati limiti. Mantengono fondi propri che adempiono i requisiti del MiCA e sono inoltre tenuti a disporre in qualsiasi momento di una riserva di attività e gruppi separati di riserve per ciascun token. In particolare, i valori patrimoniali devono essere investiti soltanto in strumenti finanziari altamente liquidi. Gli emittenti di ART dispongono di un meccanismo di stabilizzazione dei token. Non corrispondono interessi in relazione agli ART e sono tenuti a rimborsare il titolare del token sia versando fondi di un importo equivalente al valore di mercato dello strumento di riferimento, sia consegnando tale strumento di riferimento.

Gli ART possono essere considerati significativi se soddisfano almeno tre criteri. Questi ultimi riguardano il numero di titolari dell’ART, il suo valore o capitalizzazione, il numero medio o il valore medio aggregato delle operazioni, l’importanza dell’emittente a livello europeo, l’importanza delle attività dell’emittente su scala internazionale, l’interconnessione del token al sistema finanziario e gli altri token emessi dallo stesso emittente. Esiste inoltre la possibilità di richiedere, su base volontaria, la classificazione come ART significativo. Tali ART sono sottoposti alla vigilanza dell’Autorità bancaria europea ed è previsto l’adempimento di requisiti supplementari, in particolare in termini di liquidità. Gli emittenti di questi ART sono altresì tenuti a elaborare un piano di risanamento e un piano di rimborso.

2.1.3.2 Token di moneta elettronica

Gli EMT sono invece definiti come token che mirano a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale (art. 3 par. 7 MiCA). Sono considerati moneta elettronica ai sensi della direttiva europea sulla moneta elettronica30. Per poter emettere un EMT all’interno dell’UE, una persona deve avere ottenuto l’autorizzazione come ente creditizio

30 Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE, GU L 267/7 del 10 ottobre 2009.