Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari

4) Governance: gli emittenti di GSC devono disporre di una struttura di governance

trasparente ed efficace. Anche per le strutture decentralizzate è necessario assicurare che le responsabilità siano assegnate in modo chiaro e assunte con efficacia.

5) Gestione dei rischi: gli emittenti di GSC devono realizzare sistemi efficaci di gestione dei

rischi in grado di coprire tutti i rischi principali, in particolare sotto gli aspetti della resilienza operativa, della cibersicurezza e delle misure per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

6) Registrazione dei dati e accesso agli stessi: vanno introdotti sistemi solidi per il

rilevamento, la registrazione e la conservazione sicura di dati rilevanti. Bisogna inoltre garantire, in caso di necessità, l’accesso a tali dati da parte delle autorità competenti.

7) Meccanismi di risanamento e di liquidazione: devono esistere piani e procedure

adeguati per il risanamento e la liquidazione ordinata, al fine di ridurre al minimo i rischi per la stabilità finanziaria in caso di dissesto.

8) Obblighi di pubblicazione: gli emittenti di GSC devono mettere a disposizione di tutti gli

stakeholder rilevanti informazioni chiare e complete sul loro sistema, ad esempio su governance, conflitti di interessi, diritti al rimborso, meccanismi di stabilità, conservazione, rischi e gestione dei rischi.

9) Diritti al rimborso, stabilizzazione e requisiti prudenziali: gli utenti di stablecoin

dispongono di chiari e puntuali diritti al rimborso al valore nominale in moneta fiduciaria. Vanno inoltre stabilite adeguate riserve per garantire la stabilità della stablecoin.

10) Rispetto dei requisiti normativi, prudenziali e di sorveglianza prima di intraprendere

l’attività commerciale: gli emittenti di GSC possono intraprendere la loro attività commerciale solo se rispettano pienamente tutti i requisiti normativi nazionali applicabili.

2.1.3 UE

Il regolamento relativo ai mercati delle cripto-attività29 (MiCA) disciplina l’emissione e la fornitura di servizi per beni crittografici nell’UE. È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE il 9 giugno 2023. Le sue disposizioni sono entrate in vigore in tre tappe: il 29 giugno 2023 per alcune disposizioni specifiche, il 30 giugno 2024 per i token collegati ad attività («asset-referenced token», ART) e il 30 dicembre 2024 per i token di moneta elettronica («e-money token», EMT) e l’intero regolamento. Poiché il MiCA è molto recente, a tutt’oggi sono poche le esperienze fatte in merito alla sua applicazione.

Il MiCA distingue tre categorie di beni crittografici: gli ART, gli EMT e gli «utility token» (token di utilizzo). I token a valore stabile, o stablecoin, sono gli ART e gli EMT, descritti qui di seguito. Il regime applicabile agli «utility token» e agli istituti che forniscono i relativi servizi è descritto al numero 2.3.3.1.

2.1.3.1 Token collegati ad attività

Gli ART sono beni crittografici che non sono token di moneta elettronica e che mirano a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali (art. 3 par. 6 MiCA). Un ART può essere emesso soltanto da un ente creditizio o da un istituto autorizzato a norma del MiCA. L’emittente, o la persona da esso designata per iscritto, può offrire un ART al pubblico o richiederne l’ammissione al commercio. Alcuni ART di modica entità sono esentati da queste norme.

29 Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937, GU L 150 del 9 giugno 2023, pag. 40.