Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari
modo sicuro, separati dai fondi propri e che non vengano utilizzati per scopi propri (cpv. 1), così da assicurare un’adeguata protezione dei clienti. Oltre a questo, al suo interno vengono disciplinate anche le modalità di conservazione degli averi dei clienti accettati, compreso l’obbligo di copertura (cpv. 2, 3 e 4) ed è inserita anche la norma di delega a favore del Consiglio federale (cpv. 5). Di seguito vengono approfonditi i singoli elementi della disposizione.
Cpv. 1
Per quanto riguarda la conservazione degli averi dei clienti accettati, nella presente disposizione si riprende l’articolo 14f capoverso 1 lettera a OBCR. Per tenere conto dell’obiettivo del Consiglio federale di migliorare la protezione dei clienti anche in caso di fallimento (v. commenti all’art. 51q AP-LIsFi), l’istituto per mezzi di pagamento deve conservare gli averi dei clienti accettati separati dai fondi propri. Sotto il profilo giuridico, questi averi dei clienti conservati in modo segregato costituiscono un patrimonio distinto dell’istituto per mezzi di pagamento e non compaiono nel suo bilancio (v. commenti all’art. 51g AP-LIsFi).
Poiché tali averi non possono più essere conservati in altro modo all’interno dei libri contabili dell’istituto, l’articolo 14f capoverso 1 lettera b OBCR non viene ripreso.
Gli averi dei clienti accettati, inoltre, non possono essere utilizzati per scopi propri. Costituisce un’eccezione l’investimento degli averi dei clienti capace di fruttare interessi o ricavi, ad esempio nel caso di conservazione presso una banca, un altro istituto per mezzi di pagamento o in attività liquide di elevata qualità con durate residue brevi (v. commenti al cpv. 2). Eventuali eccedenze realizzate (ad es. interessi o utili di corso del cambio) che non possono essere trasferite ai clienti (v. commenti all’art. 51a AP-LIsFi) spettano quindi all’istituto per mezzi di pagamento (v. commenti all’art. 51k AP-LIsFi). L’istituto per mezzi di pagamento non può utilizzare in altro modo gli averi dei clienti che è tenuto a conservare separatamente. Nell’interesse dell’istituto stesso è quindi esclusa qualsiasi forma di conservazione diversa da quelle riportate al capoverso 2 o di investimento, ad esempio la costituzione in pegno.
Cpv. 2
Il capoverso 2 stabilisce come devono essere conservati gli averi dei clienti accettati. L’articolo 14f capoverso 2 OBCR vigente è stato ripreso e in parte adeguato: così come previsto finora, gli averi dei clienti accettati possono essere conservati come depositi a vista presso una banca conformemente alle disposizioni della LBCR o presso un istituto per mezzi di pagamento terzo (art. 14f cpv. 2 lett. a OBCR).
Inoltre anche in futuro sarà possibile conservare gli averi dei clienti accettati sotto forma di attività liquide di elevata qualità (HQLA) con durate residue brevi. Rispetto alle disposizioni vigenti, però, non saranno più ammesse le HQLA della categoria 1 di qualsiasi durata (art. 14f cpv. 2 lett. b OBCR), bensì soltanto le HQLA con durate residue brevi. In compenso, le HQLA ammesse saranno maggiori: oltre a quelle della categoria 1 saranno infatti ammessi anche determinati investimenti o strumenti finanziari di altro tipo, ad esempio «repos» e «reverse repos», ma anche fondi del mercato monetario. In virtù di una norma di delega, il Consiglio federale disciplinerà a livello di ordinanza quali investimenti o strumenti finanziari saranno effettivamente contemplati e con quali durate residue massime (cpv. 5).
In generale, quindi, il capoverso 2 assicura che gli averi dei clienti accettati siano conservati sempre in forme molto liquide, cosicché i clienti e i titolari di mezzi di pagamento crittografici di valore stabile possano sempre esercitare il loro diritto al rimborso in tempi brevi (v. commenti all’art. 51m AP-LIsFi).
Infine si rammenta che è ancora possibile conservare gli averi dei clienti accettati anche come depositi a vista presso la BNS, sempre che questa lo consenta. Così come avviene tuttora, la