Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari
Cpv. 3
Viene introdotta una nuova disposizione relativa agli averi non rivendicati per società di intermediazione mobiliare, istituti di servizi per beni crittografici e istituti per mezzi di pagamento. Poiché il capoverso 2 vigente non è applicabile agli istituti per mezzi di pagamento (v. commenti relativi al cpv. 2), il tenore normativo concernente i valori patrimoniali non rivendicati è disciplinato specificatamente nel presente capoverso.
Art. 71 lett. a
Al pari delle società di intermediazione mobiliare (art. 50 LIsFi), gli istituti di servizi per beni crittografici devono registrare i mandati e le operazioni da essi effettuate, nonché tutte le indicazioni necessarie alla loro verificabilità e alla sorveglianza delle attività (art. 51zterAP- LIsFi). Appare quindi giustificato che anche le violazioni di questo obbligo siano punite. La presente disposizione contempla pertanto anche la violazione di cui all’articolo 51zterAP-LIsFi.
Art. 74b Disposizioni transitorie della modifica del …
Cpv. 1
Gli istituti per mezzi di pagamento e gli istituti di servizi per beni crittografici che, all’entrata in vigore della LIsFi riveduta, dispongono di un’autorizzazione secondo una legge sui mercati finanziari per l’esercizio della loro attività non necessitano di una nuova autorizzazione. Devono tuttavia adempiere i nuovi requisiti legali entro un anno dall’entrata in vigore.
Questo capoverso riguarda in primis i titolari di un’autorizzazione secondo l’articolo 1b LBCR, che sarà abrogata e sostituita dalle nuove norme in materia di autorizzazione.
Non rientra nell’attuale autorizzazione fintech la «nuova» attività degli istituti per mezzi di pagamento concernente l’emissione di mezzi di pagamento crittografici di valore stabile: per questa nuova attività è imperativo ottenere un’autorizzazione quale istituto per mezzi di pagamento. Un istituto tecnofinanziario esistente che intende emettere mezzi di pagamento crittografici di valore stabile deve adempiere i nuovi requisiti di legge. Trattandosi di una modifica sostanziale della precedente attività, è necessario ottenere previamente l’autorizzazione della FINMA (cfr. art. 8 cpv. 2 LIsFi).
Cpv. 2
Gli istituti per mezzi di pagamento e gli istituti di servizi per beni crittografici che non sottostavano all’obbligo di autorizzazione secondo il diritto anteriore ma che saranno assoggettati a tale obbligo all’entrata in vigore della revisione della LIsFi devono presentare una richiesta di autorizzazione (e adempiere i relativi requisiti) entro un anno dall’entrata in vigore di tale revisione. Essi potranno continuare a esercitare la loro attività fino alla decisione concernente l’autorizzazione della FINMA, a condizione che siano affiliati a un organismo di autodisciplina secondo la LRD e che quest’ultimo vigili sul rispetto, da parte loro, degli obblighi ivi sanciti.
La nuova attività soggetta ad autorizzazione, concernente l’emissione di mezzi di pagamento crittografici di valore stabile, non è correlata alla «precedente» attività e può essere avviata solo una volta ottenuta l’autorizzazione quale istituto per mezzi di pagamento.