Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari
4.2 Codice delle obbligazioni124
Art. 633 cpv. 1 e 2 e art. 653e cpv. 2
L’autorizzazione fintech di cui all’articolo 1b LBCR viene trasferita nella LIsFi e sostituita dalla categoria soggetta ad autorizzazione degli istituti per mezzi di pagamento. Come già oggi gli istituti tecnofinanziari, anche gli istituti per mezzi di pagamento accetteranno in futuro averi dei clienti. La protezione dei clienti degli istituti per mezzi di pagamento sarà ulteriormente rafforzata e gli averi dei clienti accettati saranno protetti dalla disposizione in materia di scorporo conformemente all’articolo 51q AP-LIsFi. Si legittima quindi la possibilità di depositare conferimenti conformemente all’articolo 633 e all’articolo 653e CO non solo presso le banche, bensì anche presso gli istituti per mezzi di pagamento. Pertanto, le due disposizioni in oggetto vengono modificate di conseguenza.
4.3 Legge del 16 dicembre 2005125 sui revisori
Art. 9a cpv. 4bis
Le condizioni agevolate per l’abilitazione di società di audit e di auditor responsabili a eseguire la verifica degli istituti tecnofinanziari non si sono affermate nella prassi. Non vengono pertanto mantenute neppure per gli istituti per mezzi di pagamento. Di conseguenza, la presente disposizione viene stralciata senza sostituzione.
4.4 Legge del 15 giugno 2018126 sui servizi finanziari
Art. 1 Scopo e oggetto
Questo articolo viene modificato per tenere conto del fatto che la legge copre ormai anche la fornitura di servizi per beni crittografici di negoziazione, l’offerta di beni crittografici di negoziazione, nonché l’emissione di mezzi di pagamento crittografici di valore stabile.
Art. 2 cpv. 1 lett. d, e e f
Il campo di applicazione della legge è modificato per tenere conto del fatto che essa contiene ormai obblighi applicabili ai fornitori di servizi per beni crittografici di negoziazione (lett. d), agli offerenti di beni crittografici di negoziazione (lett. e) e agli istituti per mezzi di pagamento ai sensi dell’articolo 2 lettera f AP-LIsFi che emettono mezzi di pagamento crittografici di valore stabile (lett. f).
Art. 3 cpv. 1 lett. d, g, j, k, l e m nonché cpv. 2
Cpv. 1
Le definizioni e la struttura dell’articolo 3 sono adeguate per includere i termini introdotti dalla presente modifica. Le definizioni di strumenti finanziari (lett. a) e di valori mobiliari (lett. b)
124 RS 220
125 RS 221.302
126 RS 950.1