Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari
restano invariate. Si tratta di una modifica formale che non va a cambiare il contenuto materiale della disposizione.
Lett. d
Questa lettera è modificata per rimuovere la definizione di attività «a titolo professionale», visto che ora è utilizzata anche alla lettera m e per motivi redazionali viene trasferita nel nuovo capoverso 2 (v. commenti relativi al cpv. 2).
Lett. g
La definizione del termine «offerta» è adeguata per applicarla anche all’offerta di beni crittografici di negoziazione.
Nel caso dei mezzi di pagamento, come i mezzi di pagamento crittografici di valore stabile, la definizione del termine «offerta» non è adatta. Nel caso di questi beni crittografici, l’elemento determinante che fa scattare l’obbligo di pubblicazione di un libro bianco è la loro emissione (v. commenti relativi alla lett. j).
Lett. j
L’articolo 12a AP-LIsFi stabilisce che alcune stablecoin possano essere emesse soltanto da istituti per mezzi di pagamento. Queste stablecoin sono definite nella presente lettera. Rientrano in tale definizione soltanto i beni crittografici emessi in Svizzera, mentre quelli emessi all’estero non vi rientrano.
I mezzi di pagamento crittografici di valore stabile disciplinati nella presente disposizione mirano a mantenere un valore stabile rispetto al valore di una sola valuta emessa da uno Stato. Nella prassi, si tratta della valuta fiduciaria emessa dai governi e dalle banche centrali. I mezzi di pagamento crittografici di valore stabile non possono quindi essere ancorati a beni crittografici di negoziazione come i bitcoin, anche se tali beni crittografici di negoziazione vengono adottati come moneta a corso legale da uno Stato. Non rientrano nella suddetta definizione nemmeno i beni crittografici ancorati a un paniere di valute. I mezzi di pagamento crittografici di valore stabile sono beni crittografici che detengono garanzie corrispondenti sotto forma di averi a vista o di attività liquide di elevata qualità a breve termine, denominati nella valuta in cui può essere esercitato il diritto al rimborso (cfr. art. 51i cpv. 2 e 3 lett. b AP-LIsFi). I beni crittografici con una sola valuta ufficiale di riferimento ma che mirano a mantenere un valore stabile mediante algoritmi o protocolli (stablecoin algoritmiche) non rientrano in questa definizione.
L’emittente di un mezzo di pagamento crittografico di valore stabile come viene definito nella presente disposizione è tenuto a rimborsare al detentore il valore fissato in valuta. Le garanzie detenute devono quindi essere denominate nella stessa valuta di riferimento del mezzo di pagamento crittografico di valore stabile, al fine di escludere i rischi di cambio. A seguito dell’obbligo di rimborso, questi beni crittografici possono essere chiaramente distinti dalle quote di investimenti collettivi di capitale sulla blockchain.
Infine, i beni crittografici emessi da persone beneficiarie di un’eccezione secondo l’articolo 12a AP-LIsFi sono esclusi dalla definizione di «mezzi di pagamento crittografici di valore stabile». Tali beni crittografici sono classificati come beni crittografici di negoziazione.
I mezzi di pagamento crittografici di valore stabile non includono i beni crittografici rappresentativi di depositi bancari su blockchain (ad es. i «tokenised deposit» o i «deposit token»), poiché questi ultimi sono depositi del pubblico ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 LBCR e dell’articolo 5 OBCR. Le stablecoin che non adempiono tutte le condizioni della