Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/39: Protocollo che modifica l’accordo tra la Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale · 48 pagine

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lettera i numero 2 e lettera j numero 2 D‑LSAI33 si specifica inoltre che, per quanto riguarda i conti considerati conti finanziari esclusivamente in virtù del presente Protocollo di modifica, per distinguere tra un conto preesistente e un nuovo conto è determinante unicamente l’entrata in vigore della presente modifica della LSAI.

Qualificazione dei conti di conferimento di capitale come conti esclusi

Parte C punto 17 lettera e) punto v)

I conti di conferimento di capitale, il cui scopo è bloccare i fondi per un periodo di tempo limitato in vista della costituzione di una nuova società o di un aumento di capitale in corso, sono ora considerati conti esclusi, a condizione che siano previste adeguate misure di protezione per evitare un uso improprio di tali conti. È il caso in cui tali operazioni sono soggette a regolamentazione e, per legge, devono essere effettuate tramite un conto bancario dedicato, in cui i fondi sottostanti sono congelati fino al conferimento del capitale e, nel caso della costituzione di una società, quando quest’ultima è stata legalmente costituita e iscritta nel registro delle imprese dello Stato. Non appena la società è legalmente costituita e registrata, il conto di conferimento di capitale viene trasformato in un normale conto di deposito o l’importo del capitale viene trasferito a un conto di deposito e il conto di conferimento di capitale iniziale viene chiuso. Al contrario, se la società non viene costituita, gli importi depositati vengono rimborsati ai sottoscrittori.

Al fine di garantire che siano utilizzati solo per il completamento di un’imminente operazione di conferimento di capitale, tali conti sono trattati come conti esclusi solo laddove il loro utilizzo è previsto dalla legge e per un periodo massimo di 12 mesi.

Inclusione dei servizi di verifica statali nelle procedure di adeguata verifica in materia fiscale

Parte E punto 7

La tecnologia ha segnato progressi notevoli anche nel campo dei processi per l’identificazione dei contribuenti, offrendo così la possibilità per le istituzioni finanziarie interessate di semplificare la documentazione dei titolari di conto e delle persone che esercitano il controllo. Alcune autorità offrono a fornitori terzi di informazioni, come le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione, servizi di verifica statali, i cosiddetti «government verification services» (GVS), che consentono loro di far verificare e di ottenere la conferma dell’identità e della residenza fiscale di un titolare di conto o di una persona che esercita il controllo direttamente dall’autorità fiscale dello Stato nel quale la persona in questione è residente ai fini fiscali. In tal caso la conferma dell’autorità fiscale è rilasciata sotto forma di «token» informatico o altro identificativo univoco.

33 Cfr. messaggio del 19 febbraio 2025, FF 2025 883, n. 5.5.