Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/39: Protocollo che modifica l’accordo tra la Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale · 48 pagine

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svolto da una persona che esercita il controllo o da un titolare di quote nel capitale di rischio rispetto all’entità, consentendo di distinguere le persone che esercitano il controllo o i titolari di quote nel capitale di rischio che detengono quote attraverso la proprietà, il controllo o in veste di beneficiari da chi ha un ruolo dirigenziale (p. es. funzionari di alto livello, protettori, trustee);

• se il conto si configura come un conto preesistente o un nuovo conto e se è stata ottenuta un’autocertificazione valida; queste informazioni forniscono alle autorità fiscali indicazioni sulle procedure di adeguata verifica in materia fiscale applicate e pertanto sull’affidabilità delle informazioni;

• se il conto è un conto congiunto, incluso il numero dei titolari del conto congiunto: queste informazioni consentono alle autorità fiscali di considerare che i proventi e il saldo dei conti congiunti potrebbero non essere interamente attribuibili a ciascun titolare del conto, ma dovrebbero piuttosto essere ripartiti, a seconda dei casi, tra i titolari del conto; e

• il tipo di conto finanziario: questa distinzione tra conti di deposito, conti di custodia, quote nel capitale di rischio e di debito e contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato consente alle autorità fiscali di comprendere meglio gli investimenti finanziari detenuti dai contribuenti.

Questa estensione intende consentire alle autorità fiscali di meglio contestualizzare le informazioni che ricevono nell’ambito dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e semplificare l’utilizzo dei dati ai fini dell’osservanza delle prescrizioni fiscali.

Lett. b): l’art. 1 par. 11 lett. b) modifica la parte C della sezione I dell’allegato I.

Secondo lo SCC un’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione è tenuta a impegnarsi in misura ragionevole per ottenere il numero o i numeri di identificazione fiscale (NIF) e la data di nascita in relazione a conti preesistenti entro la fine del secondo anno civile che segue l’anno in cui questi conti sono stati identificati come conti oggetto di comunicazione. Con l’aggiornamento dello SCC si precisa che questo obbligo si applica anche quando l’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve aggiornare le informazioni relative ai conti interessati in conformità delle procedure antiriciclaggio nazionali.

Lett. c): l’art. 1 par. 11 lett. c) aggiunge una parte F alla sezione I dell’allegato I che corrisponde alla parte G dello SCC.

Dal momento che determinate attività possono essere considerate sia cripto-attività pertinenti ai sensi del CARF sia attività finanziarie ai sensi dello SCC (p. es. azioni emesse sotto forma di cripto-attività), lo SCC contiene anche una disposizione facoltativa che consente di escludere la comunicazione degli introiti lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto di un bene patrimoniale secondo lo SCC se tali informazioni sono comunicate nell’ambito dello scambio automatico di informazioni relative a cripto- attività. Si vogliono così limitare le doppie comunicazioni lasciando flessibilità operativa