Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/39: Protocollo che modifica l’accordo tra la Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale · 48 pagine
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La parte E punto 7 stabilisce che le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione possono basarsi su tali procedure per documentare un titolare di conto o una persona che esercita il controllo nell’ambito delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale secondo lo SCC / l’allegato I. Sotto questo aspetto, la conferma dell’identità e della residenza fiscale di un titolare di conto o di una persona che esercita il controllo tramite servizi di verifica statali o un analogo processo informatico è riconosciuta come un equivalente funzionale di un NIF e deve essere comunicata al posto di quest’ultimo.
Eccezione relativa alle entità di utilità pubblica
Parte B punto 1 lettera f e punto 9
Il commentario allo SCC consente agli Stati di aggiungere un’eccezione relativa alle entità di utilità pubblica. Il commentario prevede che gli Stati possano integrare un’espressione che designi la categoria delle entità di utilità pubblica qualificata nella propria legislazione di esecuzione, cosa che la Svizzera ha fatto (art. 3 cpv. 9bisD- LSAI), e ne definisce le condizioni (cfr. messaggio del 19 febbraio 202534). L’UE non ha ripreso questa eccezione nella DAC 8. Il Protocollo di modifica, per contro, la garantisce, ma soltanto per le entità di utilità pubblica qualificate svizzere, e a condizione che non abbiano una sede anche in uno Stato dell’UE. La Svizzera ha introdotto le procedure necessarie nel D-LSAI e nel P-OSAIn, al fine di soddisfare le condizioni previste dal commentario.
Lett. u): l’art. 1 par. 11 lett. u) aggiunge una sezione X all’allegato I.
La nuova sezione X disciplina gli aspetti di diritto transitorio concernenti l’efficacia dell’aggiornamento dello SCC e la comunicazione delle informazioni relative al ruolo o ai ruoli in virtù dei quali ciascuna persona oggetto di comunicazione è una persona che esercita il controllo o un detentore di una quota nel capitale di rischio dell’entità (v.
n. 5.5, commento all’art. 41biscpv. 1 D-LSAI35).
4.3.5 Paragrafo 12: modifica dell’allegato III
Art. 1 par. 12 Modifica dell’allegato III
L’allegato III contiene l’elenco delle autorità competenti delle Parti contraenti ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 1 lettera d) dell’Accordo SAI CH-UE. A seguito della Brexit, la Svizzera e il Regno Unito hanno concordato l’attivazione dello scambio automatico di informazioni sulla base dell’Accordo SAI Conti finanziari. L’Accordo SAI CH-UE non è
34 FF 2025 883
35 Cfr. messaggio del 19 febbraio 2025, FF 2025 883