Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/39: Protocollo che modifica l’accordo tra la Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale · 48 pagine

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alle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione che sono assoggettate a entrambi i quadri normativi.

Lett. d): l’art. 1 par. 11 lett. d) modifica la sezione VI dell’allegato I.

La sezione VI comprende gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale per i nuovi conti di entità. Le condizioni alle quali un’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione può in questi casi fare ricorso a procedure antiriciclaggio per la determinazione delle persone che esercitano il controllo sono state integrate nello SCC. Viene stabilito che le procedure antiriciclaggio devono essere conformi alle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) adottate nel 201232, in particolare alle Raccomandazioni 10 e 25. Viene inoltre chiarito che, se non è giuridicamente tenuta ad adottare procedure antiriciclaggio conformi alle raccomandazioni del GAFI del 2012, l’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione dovrà applicare «procedure sostanzialmente analoghe». Lo SCC non contiene ulteriori considerazioni che precisano quali procedure siano «sostanzialmente analoghe».

Le procedure antiriciclaggio svizzere corrispondono alle raccomandazioni del GAFI del 2012. Di conseguenza, le istituzioni finanziarie svizzere tenute alla comunicazione applicano le procedure antiriciclaggio svizzere sulla base di un corrispondente obbligo giuridico in caso di assoggettamento alla LRD oppure sulla base di procedure «sostanzialmente analoghe» negli altri casi.

Lett. e): l’art. 1 par. 11 lett. e) modifica la sezione VII dell’allegato I.

La sezione VII contiene regole supplementari concernenti gli obblighi generali di adeguata verifica in materia fiscale. Dal momento che lo SCC prescrive che le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione devono ottenere autocertificazioni per tutti i nuovi conti e confermarne la ragionevolezza, nel caso in cui un’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non possa, per circostanze straordinarie, ottenere un’autocertificazione valida, non è prevista alcuna possibilità suppletiva per le procedure di adempimento degli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale. In tal caso le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione avranno l’obbligo di determinare provvisoriamente la residenza ai fini fiscali dei titolari di conto e/o delle persone che esercitano il controllo sulla base delle procedure per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale applicabili ai conti preesistenti, fino a quando l’autocertificazione non sia stata ottenuta e convalidata. Va osservato che questa non è una procedura standard e nemmeno un’alternativa all’obbligo di ottenere un’autocertificazione valida.

Lett. f)–t): l’art. 1 par. 11 lett. f)–t) modifica la sezione VIII dell’allegato I.

32 Consultabili in inglese e francese all’indirizzo: www.fatf-gafi.org > Pulications > Les Recommandations du GAFI > Recommandations du GAFI – 2012