Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/39: Protocollo che modifica l’accordo tra la Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale · 48 pagine

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più applicabile tra la Svizzera e il Regno Unito. Il punto relativo alle autorità competenti del Regno Unito è pertanto stato eliminato dal presente allegato.

4.3.6 Paragrafo 13–14: modifica delle dichiarazioni congiunte

Art. 1 par. 13 Modifica della dichiarazione congiunta relativa all’Accordo e agli allegati

La seconda dichiarazione congiunta precisa che i commentari dell’OCSE relativi al Modello di Accordo tra autorità competenti (di seguito «Accordo modello») e allo SCC devono servire a spiegare e interpretare l’Accordo SAI CH-UE in modo da garantirne un’applicazione uniforme. Dal momento che lo SCC e l’Accordo modello, così come i relativi commentari dell’OCSE, sono stati aggiornati, la presente dichiarazione congiunta è stata adeguata al fine di precisare che il commentario dell’OCSE relativo all’Addendum all’Accordo modello e il commentario relativo allo SCC aggiornato devono servire a loro volta a spiegare e interpretare l’Accordo SAI CH-UE in modo da garantirne un’applicazione uniforme. Di fatto, i commentari sono parte integrante della definizione dello SCC e dell’Accordo modello.

Art. 1 par. 14 Modifica della dichiarazione congiunta relativa all’articolo 5 dell’Accordo

La terza dichiarazione congiunta precisa che il commento all’articolo 26 del Modello di Convenzione fiscale dell’OCSE deve servire a interpretare l’articolo 5 dell’Accordo SAI CH-UE, che disciplina lo scambio di informazioni su domanda. Dal momento che i commentari dell’OCSE possono essere modificati, la presente dichiarazione è stata adeguata al fine di precisare che è l’ultimo commentario dell’OCSE a fare stato.

4.3.7 Articolo 2 e 3: disposizioni finali

Art. 2 Entrata in vigore e applicazione

Il paragrafo 1 specifica che il Protocollo di modifica deve essere ratificato da ciascuna delle Parti contraenti conformemente alle procedure interne. Al termine di tali procedure, il loro espletamento deve essere notificato all’altra Parte contraente. Il Protocollo di modifica entra in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo all’ultima delle due notifiche.

Il paragrafo 2 chiarifica che le disposizioni del Protocollo di modifica concernenti lo scambio automatico di informazioni saranno applicate provvisoriamente dal 1° gennaio 2026, a condizione che ciascuna Parte notifichi all’altra di aver espletato le procedure interne necessarie all’applicazione provvisoria. Le disposizioni materiali sull’assistenza in materia di recupero rimangono invece escluse dall’applicazione provvisoria. Solo il nuovo articolo 4p del riveduto Accordo relativo al comitato congiunto sarà applicato in via provvisoria, affinché le Parti dispongano di una base legale che consenta loro di svolgere congiuntamente e tempestivamente i necessari lavori preparatori amministrativi per l’attuazione dell’assistenza in materia di recupero.