Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/39: Protocollo che modifica l’accordo tra la Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale · 48 pagine

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La sezione VIII contiene le definizioni utilizzate nell’allegato dell’Accordo SAI Conti finanziari, al pari delle modifiche che vi sono state apportate.

Prodotti di moneta elettronica

Alcuni prodotti di moneta elettronica e le valute digitali della banca centrale che costituiscono una moneta fiduciaria digitale emessa da una banca centrale corrispondono dal punto di vista funzionale a un conto bancario tradizionale e sollevano di conseguenza questioni fiscali analoghe. Per garantire condizioni di parità tra i prodotti di moneta elettronica e i conti bancari tradizionali rientranti nel campo di applicazione dello SCC e per assicurare risultati uniformi nelle comunicazioni, sono state apportate le modifiche seguenti:

- parte A punto 9: introduzione dell’espressione «prodotto specificato di moneta elettronica», che comprende le rappresentazioni digitali di un’unica moneta fiduciaria che sono emesse al ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento, rappresentate da un credito nei confronti dell’emittente denominato nella medesima moneta fiduciaria, che sono accettate da una persona fisica o giuridica diversa dall’emittente e che, in virtù di obblighi previsti dal diritto in materia di vigilanza cui l’emittente è soggetto, sono rimborsabili al valore nominale nella medesima moneta fiduciaria su richiesta del detentore del prodotto. È prevista un’eccezione per i prodotti creati al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi su istruzioni di un cliente e che non possono essere utilizzati per la conservazione del valore;

- parte A punto 10: introduzione dell’espressione «valuta digitale della banca centrale», che designa qualsiasi valuta ufficiale di uno Stato emessa in forma digitale da una banca centrale;

- parte A punto 5: modifica della definizione di «istituzione di deposito» per includere i fornitori di moneta elettronica che non sono già istituzioni di deposito ai sensi della definizione attuale e che sono pertinenti dal punto di vista dello SCC / dell’allegato I perché detengono prodotti specificati di moneta elettronica o valute digitali della banca centrale;

- parte B punto 1 lettera a: aggiunta dell’espressione «istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione», per chiarire che una banca centrale non è esclusa dal campo di applicazione dello SCC / dell’allegato I se detiene valute della banca centrale a nome di cosiddette entità non finanziarie («non-financial entity», NFE) o persone fisiche. L’espressione «NFE» è definita nella sezione VIII parte D punto 7 dell’allegato. Si tratta di entità che non sono istituzioni finanziarie;

- parte C punto 2: modifica della definizione dell’espressione «conto di deposito» per includere i conti che rappresentano prodotti specificati di moneta elettronica e valute della banca centrale detenuti a beneficio di clienti; e