Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/39: Protocollo che modifica l’accordo tra la Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale · 48 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 36Fedlex · Rapporto esplicativo

- parte C punto 17 lettera ea: aggiunta di una nuova categoria di conti esclusi per rimuovere dal campo di applicazione i prodotti di moneta elettronica a basso rischio in considerazione del limitato valore monetario immagazzinato, ossia i prodotti specificati di moneta elettronica la cui media mobile del saldo o del valore aggregato di fine giornata del conto a 90 giorni non ha superato i 10 000 dollari americani durante un qualsiasi periodo consecutivo di 90 giorni.

Copertura dei derivati collegati alle cripto-attività e delle entità di investimento che investono in cripto‑attività

Parte A punto 6

Oltre alla negoziazione e alla detenzione diretta di cripto-attività, gli investitori possono anche investire in cripto-attività tramite fondi e altri veicoli di gestione patrimoniale il cui scopo è acquisire e detenere cripto-attività pertinenti a fini di investimento. In questo modo, gli investitori possono beneficiare delle fluttuazioni di prezzo delle cripto-attività sottostanti al fondo senza possedere direttamente alcuna cripto-attività. Le partecipazioni in fondi e veicoli di gestione patrimoniale sono già soggette all’obbligo di comunicazione ai sensi dello SCC / dell’allegato I, sia come quote nel capitale di rischio o di debito detenute in entità di investimento, sia come attività finanziarie detenute in conti di custodia. Tuttavia, la definizione di «entità di investimento» non contiene attualmente le cripto-attività come categoria di investimenti ammissibili che farebbero rientrare l’entità nell’ambito di applicazione dello SCC / dell’allegato I, in quanto attualmente la definizione contempla soltanto attività finanziarie e denaro. La definizione di «entità di investimento» viene quindi ampliata per includere l’attività di investimento in cripto-attività.

Parte A punto 7

Al fine di garantire la coerenza tra i derivati collegati alle cripto-attività e i derivati collegati ad (altre) attività finanziarie, queste ultime già contemplate dallo SCC / dall’allegato I, i contratti derivati su cripto-attività sono inclusi nella definizione di attività finanziarie, consentendo così alle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione di applicare le stesse procedure di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione ai prodotti derivati collegati a diversi tipi di attività.

La definizione dei corrispondenti termini del CARF (moneta fiduciaria, cripto-attività, cripto-attività pertinente e operazione di scambio) è riflessa anche nello SCC / nell’allegato I perché in diversi punti vi viene fatto riferimento.

Diritto transitorio per conti considerati conti finanziari solo in virtù dell’aggiornamento dello SCC / dell’Accordo

Parte C punti 9 e 10

Nelle definizioni dei termini «nuovo conto» e «conto preesistente» viene aggiunta una disposizione di diritto transitorio per i conti che sono considerati conti finanziari solo in virtù dell’aggiornamento dello SCC nella versione del 2023. Nell’articolo 2 capoverso 1