Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/39: Protocollo che modifica l’accordo tra la Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale · 48 pagine

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Il paragrafo 3 prevede che le disposizioni sull’amministrazione in materia di recupero siano applicabili solo a decorrere dal 1° gennaio del primo anno successivo all’entrata in vigore del Protocollo di modifica. Inoltre, potranno essere recuperati solo i crediti sorti dopo il 1° gennaio successivo alla firma del Protocollo di modifica (quindi a partire dal 1° gennaio 2026).

Art. 3 Lingue

Il Protocollo di modifica è redatto in tutte le lingue degli Stati membri dell’UE, con le tre lingue ufficiali della Confederazione facenti ugualmente fede.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale

Scambio automatico di informazioni

Nella misura in cui l’attuazione dello SCC nella versione aggiornata non comporta ripercussioni significative né finanziarie né sull’effettivo del personale per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni36, neppure le disposizioni del Protocollo di modifica concernenti lo scambio automatico di informazioni dovrebbero avere ripercussioni rilevanti a livello finanziario o dell’effettivo del personale per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni. Sarà possibile far ricorso ai sistemi e alle procedure esistenti. Gli oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione federale potranno essere gestiti con le risorse finanziarie e il personale esistenti.

Per quanto riguarda la nuova categoria delle organizzazioni di utilità pubblica qualificate, è necessaria una conferma che attesti l’adempimento delle condizioni previste dallo SCC e di quelle disciplinate dal Consiglio federale nel P-OSAIn anche in applicazione dell’Accordo SAI CH-UE riveduto, come descritto nel messaggio del 19 febbraio 202537. Questo implicherà per le autorità fiscali (cantonali) ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale che sono state esaminate nel messaggio del 19 febbraio 202538.

Assistenza in materia di recupero di crediti fiscali

L’assistenza in materia di recupero consente alla Svizzera di recuperare crediti IVA in sospeso negli Stati membri dell’UE. Finora l’AFC non aveva alcuna possibilità, eccetto nell’ambito dell’AAF, di procedere all’esecuzione di crediti fiscali in sospeso nei

36 Cfr. messaggio del 19 febbraio 2025, FF 2025 883, n. 6.1.1.

37 FF 2025 883

38 FF 2025 883