Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/39: Protocollo che modifica l’accordo tra la Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale · 48 pagine
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confronti di contribuenti all’estero che non disponevano di valori patrimoniali in Svizzera. Il solo fatto che esista la possibilità per gli Stati di prestare assistenza reciproca in materia di recupero può aumentare la propensione di alcuni contribuenti a dichiarare e pagare l’imposta. In tal senso è previsto un aumento delle entrate, che al momento non sono tuttavia quantificabili.
L’assistenza in materia di recupero comporta un onere supplementare soprattutto per lo Stato interpellato, che dovrà eseguire la procedura di esecuzione nazionale e successivamente versare i fondi recuperati allo Stato richiedente. Se uno Stato è richiedente e interpellato con la stessa frequenza, i costi e i benefici dell’assistenza in materia di esecuzione si compensano. Nel caso della Svizzera occorre partire dal presupposto che le domande di esecuzione presentate all’estero siano inferiori rispetto a quelle ricevute. Questo è già oggi il caso nell’ambito del recupero conformemente all’AAF e dello scambio di informazioni su domanda. Di conseguenza, ciò comporta costi aggiuntivi dovuti a un fabbisogno di personale supplementare. Tali costi saranno attenuati dalla regolamentazione delle spese concordata in base alla quale lo Stato interpellato può utilizzare una parte dei crediti recuperati (il 5 % dell’importo recuperato, ma almeno EUR 500 e al massimo EUR 5000 per domanda) per coprire le proprie spese. Poiché tale regolamentazione è nuova sia per la Svizzera che per l’UE, non sono ancora disponibili dati empirici che consentano di quantificare con esattezza i costi derivanti dall’aumento delle spese per il personale. Inoltre, non è possibile prevedere il numero delle future domande. L’unico indizio a tale proposito deriva dal fatto che al momento di fissare gli importi minimi per la presentazione di una domanda di recupero è stato scelto il limite di 200 o di 250 casi. Ciò riflette le aspettative secondo cui il futuro numero delle domande potrebbe aggirarsi intorno a tale ordine di grandezza.
A livello di Cantoni e Comuni l’assistenza in materia di recupero non avrà ripercussioni finanziarie rilevanti. Gli atti esecutivi saranno sicuramente adottati dagli uffici d’esecuzione, ma questi incasseranno anche gli emolumenti da loro stabiliti per coprire le spese sostenute. Inoltre, il numero di procedure atteso è irrisorio rispetto al volume complessivo delle procedure di recupero.
5.2 Ripercussioni per gli ambienti interessati
Scambio automatico di informazioni
L’attuazione delle disposizioni del Protocollo di modifica concernenti lo scambio automatico di informazioni genera per gli ambienti interessati oneri aggiuntivi dovuti principalmente all’ampliamento degli obblighi di comunicazione. Trattandosi per la grande maggioranza di attori che già oggi sono assoggettati agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale secondo lo SCC con altre giurisdizioni partner, e considerato che l’Accordo SAI CH-UE nella versione rivista dal