Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/39: Protocollo che modifica l’accordo tra la Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale · 48 pagine

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comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività («Crypto-Asset Reporting Framework», CARF) e un relativo Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni in conformità al quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività (di seguito «Accordo SAI Cripto-attività»), accompagnati da una raccomandazione. In Svizzera lo scambio automatico di informazioni (relative sia a conti finanziari sia a cripto-attività) è attuato, sul piano nazionale, dalla relativa legislazione di esecuzione, ossia dalla legge federale del 18 dicembre 20154 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) e dall’ordinanza del 23 novembre 20165 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn). Il 19 febbraio 20256 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente l’approvazione dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari e dell’Accordo SAI Cripto-attività nonché la modifica della LSAI. La revisione è stata approvata da entrambe le Camere dell’Assemblea federale con voto finale del 26 settembre 2025.

1.1.1.2 Attuazione dello scambio automatico di informazioni con l’Unione europea

Oltre all’Accordo SAI Conti finanziari, lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari può essere attuato per mezzo di un accordo bilaterale. È questa la via intrapresa con l’Unione europea (UE) nel 2015. L’Accordo del 26 ottobre 20047 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (Accordo sulla fiscalità del risparmio) è stato modificato dal Protocollo di modifica del 27 maggio 20158 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. È stato rinominato in «Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale»9 (di seguito «Accordo SAI CH-UE»); ha introdotto lo scambio automatico di informazioni tra le Parti contraenti in vista di una sua attuazione con l’UE. L’Accordo SAI CH-UE prevede, oltre alle disposizioni concernenti lo scambio automatico di informazioni, una disposizione in base alla quale, a determinate condizioni, i dividendi, gli interessi e i canoni versati tra imprese consociate, dalla

4 RS 653.1

5 RS 653.11

6FF 2025 883

7RU 2005 2571

8RU 2016 5003

9 RS 0.641.926.81