Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/39: Protocollo che modifica l’accordo tra la Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale · 48 pagine

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Svizzera a uno Stato membro o viceversa, non sono soggetti all’imposizione alla fonte (art. 9). Questa disposizione proviene dall’Accordo sulla fiscalità del risparmio.

A seguito della revisione dello standard per lo scambio automatico di informazioni e considerata l’esigenza di aggiornare le disposizioni in materia di protezione dei dati, anche l’Accordo SAI CH-UE andava riveduto di conseguenza.

L’Accordo SAI CH-UE concerne esclusivamente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. Lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE sarà attuato per mezzo dell’Accordo SAI Cripto-attività.

1.1.1.3 Garantire l’attuazione effettiva dello scambio automatico di informazioni esteso

Nella sua raccomandazione dell’8 giugno 2023 il Consiglio dell’OCSE ha incaricato il Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (di seguito «Forum globale») di esaminare se sia garantita l’attuazione effettiva e conforme agli standard per lo scambio automatico di informazioni. Per quanto riguarda lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, spetta quindi al Forum globale garantire l’attuazione a livello internazionale dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari nei tempi previsti. Ciò comprende anche l’attuazione degli accordi bilaterali che gli Stati concludono e, pertanto, l’Accordo SAI CH-UE riveduto dal Protocollo di modifica oggetto del presente progetto.

1.1.1.4 Calendario

Il termine di riferimento per l’attuazione della revisione dello standard per lo scambio automatico di informazioni è quello del calendario definito nell’ambito delle discussioni multilaterali ed è quindi previsto per il 1° gennaio 2026, con un primo scambio di dati nel 2027. La Svizzera dovrebbe attuare lo standard per lo scambio automatico di informazioni aggiornato a partire dal 1° gennaio 202610. L’UE ha previsto sin d’ora di recepire il quadro normativo aggiornato nell’ambito dell’ottava versione della direttiva UE 2023/2226 (DAC 8)11 dal 1° gennaio 2026. Il presente progetto mira pertanto a un’applicazione provvisoria, a partire dal 1° gennaio 2026, delle disposizioni del Protocollo di modifica relative alla revisione delle disposizioni concernenti lo scambio automatico di informazioni contenute nell’Accordo, in vista di un primo scambio di informazioni nel 2027, in conformità con il calendario internazionale.

10 Cfr. messaggio del 19 febbraio 2025, FF 2025 883, n. 1.1.3.

11 Direttiva (UE) 2023/2226, del 17 ottobre 2023, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, GU L 2023/2226 del 24.10.2023.