Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/39: Protocollo che modifica l’accordo tra la Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale · 48 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo
materia di esecuzione di crediti fiscali (si limita alle imposte prelevate sul versamento dei salari)12.
Nell’ambito delle imposte indirette (in particolare IVA, tributi doganali, sovvenzioni e commesse), l’Accordo di cooperazione del 26 ottobre 200413 fra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari (accordo antifrode; AAF) prevede l’assistenza amministrativa per il recupero di un credito. Secondo l’AAF, l’assistenza può essere prestata soltanto in presenza di frode o di un’attività illecita. Lo Stato interpellato è obbligato a prestare assistenza amministrativa soltanto se l’importo presunto dei diritti non riscossi o riscossi solo parzialmente ammonta ad almeno 25 000 euro. Si è già in presenza di un’attività illecita se un contribuente non effettua la dichiarazione fiscale. Pertanto, l’AAF costituisce già oggi, in molti casi di applicazione, una base sufficiente per prestare assistenza in materia di recupero di crediti fiscali (IVA). Per mancanza di un comportamento potenzialmente punibile, l’AFF non offre alcun mezzo legale nei casi in cui un contribuente, pur dichiarando correttamente tutti gli elementi imponibili, non paga il debito fiscale. Poiché non è ancora stato ratificato da tutti gli Stati membri dell’UE, l’AAF viene applicato solo provvisoriamente dalla Svizzera e da una parte degli Stati membri.
Anche in altri settori, ad esempio nella sicurezza sociale, la Svizzera e gli Stati membri dell’UE si prestano assistenza reciproca in materia di recupero di crediti14.
In passato la Svizzera è stata regolarmente sollecitata da altri Stati a concordare bilateralmente l’assistenza in materia di recupero di crediti fiscali derivanti, in particolare, dalle imposte dirette. La Svizzera ha respinto tali richieste, poiché è sostanzialmente critica nei confronti della riscossione extraterritoriale di crediti fiscali.
La Svizzera ha un interesse proprio all’esecuzione dei suoi crediti fiscali all’estero soprattutto nel settore dell’IVA, poiché, a seguito di diverse revisioni della legge del
12 Cfr. art. 26a della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, RS 0.672.916.31.
13 RS 0.351.926.81. La Svizzera e 15 Stati membri dell’UE applicano l’Accordo solo in via provvisoria, finché non sarà stato ratificato da tutti gli Stati membri.
14 Cfr. l’artt. 75 segg. del Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del
16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Nella versione dell’Allegato II all’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.11).