Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/39: Protocollo che modifica l’accordo tra la Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale · 48 pagine
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1.1.2 Assistenza in materia di recupero di crediti fiscali – Assistenza in materia di esecuzione
1.1.2.1 Introduzione
Attraverso questa forma di assistenza amministrativa gli Stati contraenti si prestano assistenza reciproca in materia di recupero di crediti fiscali. Su domanda formale, gli Stati procedono all’esecuzione dei crediti fiscali dell’altro Stato contraente senza ulteriore procedura di riconoscimento interna. Solo in casi eccezionali, ad esempio in caso di violazione dell’ordine pubblico o di ulteriori limitazioni previste da trattati internazionali, l’assistenza in materia di esecuzione può essere negata. Per l’esecuzione del credito lo Stato interpellato ricorre a strumenti che utilizzerebbe anche se il credito fiscale da recuperare fosse il suo. L’esecuzione avviene pertanto «indirettamente» tramite lo Stato interpellato e non direttamente tramite lo Stato richiedente.
La prassi internazionale (prevista anche dal presente Protocollo di modifica) prevede la seguente procedura di assistenza in materia di recupero di crediti fiscali:
- lo Stato A ha un credito esigibile di natura fiscale nei confronti di una persona fisica o giuridica soggetta a imposta, ma finora non è riuscito a riscuotere il credito, o almeno non completamente;
- la persona interessata dispone di valori patrimoniali nello Stato B di cui lo Stato A è a conoscenza. Non è necessario che la persona interessata sia residente in uno dei due Stati;
- lo Stato A si rivolge allo Stato B presentando una domanda di recupero per l’importo non ancora coperto;
- se le condizioni concordate nel trattato internazionale (ad es. campo di applicazione, importo minimo del credito ecc.) sono adempiute, lo Stato B ha l’obbligo di avviare le misure di esecuzione. A tal fine, tratta il credito fiscale dello Stato A come se fosse il proprio e applica il proprio diritto alla garanzia del recupero e all’esecuzione. Lo Stato B non è né tenuto né autorizzato a verificare il credito dello Stato A sotto il profilo del diritto materiale. Lo Stato B può appellarsi esclusivamente alle riserve derivanti dal trattato internazionale;
- se l’esecuzione ha esito positivo, lo Stato B deve versare il controvalore (ev. al netto di determinate spese) allo Stato A.
1.1.2.2 Situazione in Svizzera
Secondo il diritto vigente in Svizzera, le pretese di diritto pubblico di altri Stati non possono essere eseguite senza un accordo internazionale. Tuttavia, attualmente esistono già alcune eccezioni. Ad esempio, per quanto concerne le imposte dirette, contrariamente all’Austria, la Svizzera presta assistenza solo in misura limitata in