Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/39: Protocollo che modifica l’accordo tra la Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale · 48 pagine

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12 giugno 200915 sull’IVA, un numero maggiore di persone residenti all’estero è diventata imponibile in Svizzera. Il vantaggio risiede nel fatto che, rispetto all’AAF, la nuova assistenza in materia di recupero di crediti IVA sarebbe applicabile anche in un contesto non penale. Inoltre, l’assistenza amministrativa sarebbe valida per tutti gli Stati membri dell’UE, al contrario dell’AFF, che viene applicato in via provvisoria soltanto da una parte degli Stati membri. L’assistenza in materia di recupero di crediti fiscali sarebbe quindi un ulteriore strumento per migliorare l’attuazione di tali revisioni e per colmare le lacune nell’ambito della riscossione dell’imposta.

1.1.2.3 Richiesta dell’UE

Il mandato di negoziazione svizzero (approvato a ottobre 2023) concernente la revisione dell’Accordo SAI CH-UE prevedeva solo l’aggiornamento dello scambio automatico di informazioni allo standard internazionale. Per contro, il mandato di negoziazione da parte dell’UE è stato approvato solo a maggio 2024 e prevedeva il nuovo elemento consistente nell’introduzione dell’assistenza in materia di recupero di crediti fiscali tra la Svizzera e l’UE quale condizione per la revisione dell’Accordo SIA CH-UE. L’UE ha collegato l’Accordo sull’assistenza in materia di recupero di crediti fiscali direttamente al mantenimento dell’articolo 9 dell’Accordo SAI CH-UE (esenzione dall’imposta alla fonte per dividendi, interessi e canoni tra imprese consociate), che è particolarmente importante per la Svizzera).

1.1.2.4 Terminologia (concerne soltanto la versione tedesca)

Nella versione tedesca del Protocollo di modifica si utilizza il termine «Beitreibung», poiché è quello più comunemente usato a livello internazionale nei Paesi germanofoni. Esso equivale ai termini «Betreibung», «Vollstreckung», «Inkasso» o «Einziehung», spesso utilizzati in Svizzera. Affinché la terminologia del Protocollo di modifica corrisponda a quella del presente rapporto, di seguito vengono utilizzati principalmente i termini «Amtshilfe bei der Beitreibung von Steuerforderungen» o «Beitreibungsamtshilfe», ma anche «Vollstreckungshilfe», «Amtshilfe bei der Einziehung von Steuerforderungen» e «Einziehungsamtshilfe».

Nelle versioni francese e italiana si utilizzano coerentemente i termini «assistance au recouvrement» e «assistenza in materia di recupero».

1.1.2.5 Calendario

Per quanto concerne l’assistenza in materia di recupero di crediti fiscali non esistono prescrizioni temporali internazionali. Di conseguenza, per le disposizioni materiali relative all’assistenza in materia di recupero di crediti fiscali non è stata prevista alcuna applicazione provvisoria di tali disposizioni nel Protocollo di modifica (v. anche n. 3.1).

15 RS 641.20