Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/39: Protocollo che modifica l’accordo tra la Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale · 48 pagine
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rischierebbe di non essere conforme allo standard, ciò che pregiudicherebbe la qualità e il riconoscimento internazionale della sua piazza economica e finanziaria, oltre a essere contrario all’obiettivo del Consiglio federale di garantire una piazza finanziaria svizzera competitiva, stabile e integra, dotata di un quadro normativo accettato a livello internazionale. Correrebbe inoltre il rischio di essere inserita nell’elenco di Stati non cooperativi tenuto dall’UE (o da singoli Stati), che potrebbe comportare l’adozione di misure economiche e fiscali di carattere difensivo da parte di altri Stati.
Con l’attuazione dello scambio automatico di informazioni, nel 2017, la Svizzera aveva stipulato accordi bilaterali sullo scambio automatico di informazioni sia con l’UE che con Hong Kong (di seguito «Accordo SAI CH-HK»)21 e Singapore (di seguito «Accordo SAI CH-SGP»)22. L’Accordo SAI CH-HK e l’Accordo SAI CH-SGP sono stati denunciati e lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari è attuato dal 1° gennaio 2025 sulla base dell’Accordo SAI Conti finanziari23. La denuncia dell’Accordo SAI CH-UE, per contro, non pare opportuna, dal momento che tale Accordo prevede, all’articolo 9, una clausola relativa all’esenzione dall’imposizione alla fonte per i pagamenti transfrontalieri di dividendi, interessi e canoni tra imprese consociate che è stata ripresa tale e quale dall’Accordo sulla fiscalità del risparmio con l’UE e da cui l’economia svizzera trae beneficio.
1.2.2 Assistenza in materia di recupero di crediti fiscali
La richiesta di convenire un’assistenza globale in materia di recupero di crediti fiscali è stata avanzata dall’UE nel corso dei negoziati. A tal fine, l’UE ha subordinato il mantenimento dell’articolo 9 dell’Accordo SAI CH-UE (esenzione dall’imposta alla fonte di imprese consociate) alla condizione di concordare un’assistenza di questo tipo.
Il fatto di convenire un’assistenza globale in materia di recupero non rispecchia la politica svizzera in materia di convenzioni e pertanto è stata respinta. Considerando il significato economico dell’articolo 9 dell’Accordo SAI CH-UE e quindi l’interesse al mantenimento di questo Accordo, un rifiuto totale delle richieste dell’UE avrebbe tuttavia costituito un notevole rischio. L’intesa raggiunta su un’assistenza amministrativa limitata in materia di recupero è in definitiva il risultato di un’accurata valutazione degli interessi in gioco.
21 Accordo del 13 ottobre 2017 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare di Cina sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari per migliorare l’adempimento fiscale internazionale, RU 2017 7757.
22 Accordo del 17 luglio 2017 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari per migliorare l'adempimento fiscale internazionale, RU 2017 7229.
23 Cfr. per l’Accordo SAI CH-HK, RU 2024 69 e per l’Accordo SAI CH-SGP, RU 2024 70.