Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/39: Protocollo che modifica l’accordo tra la Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale · 13 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione relativa al decreto federale che approva il Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale

4.4.2 Valutazione dell’assistenza in materia di recupero di crediti fiscali entro un periodo di quattro anni

Nei loro pareri, i partecipanti non si sono espressi in merito alla valutazione dell’assistenza in materia di recupero di crediti fiscali prevista dal Protocollo di modifica, i cui risultati non sono ancora definiti, ma hanno colto l’occasione per dare il proprio avviso su un’eventuale estensione in tale ambito.

AG, AR, AI, BL, BS, FR, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SZ, SO, SG, TI, VD, VS, ZG, ZH così

come la CDF, l’ASB, l’AVB e il CP si oppongono all’estensione dell’assistenza in materia di recupero ad altri ambiti del diritto. AG, AR, AI, BL, BS, FR, GR, LU, NE, NW, OW, SH, SZ, SO, SG, VS, ZG, ZH così come la CDF precisano, inoltre, che qualora l’assistenza in materia di recupero dovesse comunque essere estesa ad altre imposte, la competenza in materia dovrebbe spettare all’AFC. AG, GR, NE e TI, inoltre, ribadiscono la necessità di coinvolgere i Cantoni a uno stadio precoce delle discussioni. AG, NE e TI aggiungono che un’estensione dell’assistenza in materia di recupero ad altre imposte andrebbe esclusa per gli Stati partner con i quali non esiste uno strumento efficace che consenta di evitare le doppie imposizioni a livello internazionale. Infine, in caso di estensione dell’assistenza in materia di recupero ad altre imposte, secondo il Cantone TI puntualizza che la regolamentazione dei costi dovrebbe prevedere che le autorità competenti possano trattenere almeno il 10 per cento dell’importo da recuperare e che l’assistenza venga concessa soltanto per i crediti superiori a 50 000 euro.

L’UDC rifiuta categoricamente un’eventuale estensione dell’assistenza in materia di recupero ad altre imposte.

Anche economiesuisse è del parere che un’estensione dell’assistenza in materia di recupero ad altre imposte vada respinta.

Il PS, per contro, appoggerebbe un’eventuale estensione dell’assistenza in materia di recupero ad altre imposte, senza limiti quanto al numero di casi.

5. Attuazione da parte dei Cantoni

I Cantoni non hanno avanzato richieste particolari riguardo all’attuazione con l’UE delle disposizioni concernenti lo scambio automatico di informazioni rivedute. Il Cantone BE osserva che l’attuazione dell’assistenza in materia di recupero nell’ambito dell’IVA spetta all’AFC. Il Cantone LU precisa che l’attuazione non andrebbe trasferita ai Cantoni senza mezzi appropriati.

Anche un’ampia maggioranza dei Cantoni ritiene che, qualora il Consiglio federale negoziasse disposizioni sull’assistenza in materia di recupero più estese, concernenti segnatamente le imposte dirette, la competenza dovrebbe essere demandata all’AFC e non ai Cantoni.

VD e JJD sottolineano che un’eventuale estensione dell’assistenza amministrativa alle imposte dirette comporterebbe un notevole onere amministrativo per i Cantoni. Nel caso di un’estensione dell’assistenza amministrativa ad altri crediti fiscali, suggeriscono di valutare se lo Stato estero possa essere autorizzato ad agire in qualità di creditore per recuperarli autonomamente (secondo JJD, si dovrebbe procedere in questo modo anche per il recupero dei crediti nell’ambito dell’IVA). Ciò ridurrebbe in modo considerevole l’onere amministrativo dei Cantoni o della Confederazione.

6. Altre richieste che esulano dal presente progetto

Secondo l’ABES, l’ASB, l’AVB e l’usam, la Svizzera non sarebbe esposta a pressioni temporali per quanto riguarda la revisione dell’Accordo SAI CH-UE, dal momento che lo scambio automatico di informazioni può essere attuato a livello bilaterale sulla base dell’accordo multilaterale tra autorità competenti.