Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/39: Protocollo che modifica l’accordo tra la Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale · 13 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione relativa al decreto federale che approva il Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale

comporterebbero oneri amministrativi supplementari, con ripercussioni negative sulla competitività. Inoltre, sono dell’avviso che la negoziazione delle disposizioni concernenti l’assistenza in materia di recupero costituisca un capovolgimento completo della politica fiscale svizzera. Esse ritengono che il nesso stabilito tra l’articolo 9 e l’adozione delle disposizioni concernenti l’assistenza in materia di recupero sia inappropriato. L’ABES condivide questo punto di vista.

Anche economiesuisse e JJD biasimano l’inappropriatezza del nesso stabilito dall’UE tra l’assistenza in materia di recupero e l’esenzione dall’imposizione alla fonte. JJD sottolinea che, al riguardo, sussisterebbe una violazione del principio dell’unità della materia.

Il Cantone TG e SwissAccounting accolgono favorevolmente la limitazione dell’assistenza in materia di recupero al solo ambito dell’IVA.

Il Cantone BE fa notare che le nuove disposizioni interesserebbero soltanto la Confederazione e non si pronuncia nel merito del progetto.

AG, AI, BL, BS, FR, GE, JU, LU, NW, OW, SO, SG, TI, TG, VS, ZG, ZH e la CDF riconoscono

che, a seguito delle diverse revisioni della LIVA che hanno portato a un numero crescente di imprese con sede all’estero assoggettate all’IVA in Svizzera, quest’ultima potrebbe avere interesse a beneficiare dell’assistenza in materia di recupero di crediti fiscali nell’ambito dell’IVA.

L’UDC ritiene inammissibile che l’UE subordini il mantenimento di un Accordo già in vigore alla negoziazione di nuovi obblighi per la Svizzera. L’adozione di disposizioni concernenti l’assistenza in materia di recupero di crediti fiscali nel quadro del Protocollo di modifica creerebbe un precedente pericoloso nell’ottica di una possibile estensione futura ad altre imposte.

Pareri su punti specifici (importo minimo, spese e altri aspetti legati alla procedura):

AG, TG, TI, SwissAccounting e SwissHoldings vedono positivamente il fatto che siano state negoziate disposizioni sulle limitazioni che le domande devono rispettare e sulla ripartizione dei costi. AG, VD e JJD deplorano che la copertura dei costi non sia garantita ed evidenziano che la Svizzera dovrebbe poter essere indennizzata integralmente. Il Cantone TG sottolinea che l’elaborazione di domande di questo genere può implicare un carico di lavoro considerevole. Il Cantone TI eccepisce che le disposizioni negoziate in merito alla ripartizione dei costi sarebbero insufficienti, che l’importo forfettario andrebbe aumentato almeno del 10 per cento e che la soglia di 10 000 euro per la presentazione di una domanda sarebbe troppo bassa. Anche JJD si pronuncia a favore di un aumento della quota che lo Stato interpellato può trattenere. Il Cantone TI, inoltre, reputa fondamentale che vengano chiariti gli aspetti di ordine temporale inerenti all’applicazione dell’assistenza in materia di recupero di crediti fiscali nell’ambito dell’IVA.

Il PS si pone in maniera critica rispetto a tali limitazioni. Non le ritiene necessarie.

SwissAccounting apprezza che le disposizioni concernenti l’assistenza in materia di recupero non siano provvisorie e fa notare che l’applicazione pratica di questo tipo di assistenza amministrativa dovrà essere sottoposta a un attento monitoraggio, nonché valutata con senso critico dopo la sua entrata in vigore.

Il CP, VD e JJD sottolineano l’importanza del principio di sussidiarietà ai sensi dell’articolo 4g paragrafo 2, secondo cui lo Stato richiedente deve aver esaurito le proprie misure di esecuzione e quelle degli Stati membri dell’UE prima di poter presentare una domanda di recupero alla Svizzera.

Il Cantone VD e JJD formulano osservazioni specifiche anche in merito agli articoli 4g, 4h, 4i, 4j, 4l, 4m, 4o e 4s.