Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/39: Protocollo che modifica l’accordo tra la Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale · 13 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione relativa al decreto federale che approva il Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale
1. Situazione iniziale
Il 22 ottobre 2025 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di svolgere presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell’economia e altri 32 ambienti interessati una procedura di consultazione relativa al decreto federale che approva il Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale. La procedura si è conclusa il 6 febbraio 2026. L’elenco dei partecipanti è allegato al presente rapporto. Complessivamente hanno preso posizione 43 partecipanti, 3 dei quali hanno rinunciato esplicitamente a esprimere un parere.
2 Progetto posto in consultazione
2.1 Contesto
Il 10 ottobre 2022 l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ha pubblicato il primo aggiornamento dello standard internazionale per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. Con l’Unione europea (UE), tale standard è attuato mediante l’Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale (di seguito «Accordo SAI CH-UE»). A seguito dell’aggiornamento dello standard e al fine di tenerne conto, è stato sottoposto a revisione anche l’Accordo SAI CH-UE.
L’aggiornamento dello standard comune di comunicazione (SCC; «common reporting standard», CRS) ha permesso di chiarire alcune questioni relative alla sua interpretazione e di apportarvi diverse modifiche. In particolare, sono stati ampliati determinati obblighi di comunicazione ed è stato chiarito il trattamento delle entità senza scopo di lucro, dei conti di moneta elettronica e dei conti per il versamento di capitale, che in futuro saranno esclusi dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari se saranno adempiute le condizioni definite dall’OCSE.
2.2 Contenuto del progetto
Il progetto concerne il decreto federale che approva il Protocollo di modifica del 20 ottobre 2025 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale (di seguito «Protocollo di modifica»).
Il Protocollo di modifica comprende disposizioni relative all’aggiornamento dello standard per lo scambio automatico di informazioni. La revisione delle disposizioni concernenti lo scambio automatico di informazioni ha ripreso le disposizioni aggiornate dello SCC, compresa quella relativa alle entità senza scopo di lucro, a condizione che queste ultime abbiano la loro sede in Svizzera e non ne abbiano un’altra nell’UE. Inoltre, sono state aggiornate le disposizioni concernenti la protezione dei dati.
Parallelamente sono state negoziate nuove disposizioni concernenti l’assistenza in materia di recupero di crediti fiscali. Si trattava di una richiesta dell’UE, che subordinava il mantenimento dell’Accordo SAI CH-UE, in particolare dell’articolo 9 (esenzione dall’imposta alla fonte per dividendi, interessi e canoni tra società consociate), considerato importante per la Svizzera, alla conclusione di disposizioni concernenti l’assistenza in materia di recupero di crediti fiscali. Nel quadro dei negoziati, l’assistenza in materia di recupero ha potuto essere limitata al solo ambito dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). Infine, è stato concordato di svolgere, entro quattro anni dalla firma del Protocollo di modifica, colloqui esplorativi finalizzati a valutare la possibilità di estendere il campo di applicazione ad altre imposte.
Le disposizioni del Protocollo di modifica relative alla revisione delle disposizioni concernenti lo scambio automatico di informazioni dell’Accordo SAI CH-UE sono applicate provvisoriamente