Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/39: Protocollo che modifica l’accordo tra la Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale · 13 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione relativa al decreto federale che approva il Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale
L’USS approva il progetto. Accoglie con favore le nuove disposizioni concernenti lo scambio automatico di informazioni, che rafforzerebbero la credibilità della piazza finanziaria svizzera, così come la revisione delle disposizioni concernenti la protezione dei dati, che garantirebbero un livello di protezione elevato. Plaude anche all’adozione delle disposizioni volte a rafforzare la cooperazione nell’ambito dell’assistenza in materia di recupero di crediti fiscali, grazie alla quale verrebbe migliorato il rispetto degli obblighi fiscali.
L’USI ha rinunciato esplicitamente a esprimere un parere.
• 7, tra associazioni e organizzazioni interessate, nonché una persona privata si sono pronunciate come segue.
SwissHoldings ribadisce l’importanza dell’articolo 9 per la piazza economica svizzera e ritiene che i vantaggi derivanti dalla ratifica del Protocollo di modifica siano di gran lunga superiori agli svantaggi legati all’introduzione dell’assistenza in materia di recupero di crediti fiscali nell’ambito dell’IVA. Al fine di evitare ulteriori pressioni in futuro, ritiene che le disposizioni dell’articolo 9 debbano essere concretizzate nelle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI).
L’ABES si allinea al parere dell’ASB. Accoglie con favore la revisione delle disposizioni concernenti lo scambio automatico di informazioni, ma si oppone all’estensione dell’Accordo ad altri ambiti di cooperazione fiscale, in particolare per quanto riguarda l’assistenza in materia di recupero di crediti fiscali. Ritiene altresì che il Protocollo di modifica non sia indispensabile, dal momento che lo scambio automatico di informazioni può essere attuato sulla base dell’accordo multilaterale.
SwissFoundations si pronuncia unicamente in merito all’eccezione relativa alle entità qualificate senza scopo di lucro. Raccomanda di esplicitare, nel Protocollo di modifica, l’autorità competente svizzera e anche di designare come autorità competente svizzera l’autorità fiscale di ciascun Cantone, senza escludere un’autorità giudiziaria. Propone, inoltre, di attenersi all’interpretazione che i Cantoni daranno della definizione di «entità qualificata senza scopo di lucro svizzera» contenuta nel Protocollo di modifica. Infine, raccomanda che il rilascio della conferma sia garantito in forma elettronica e via e-mail.
Il CP osserva che il margine di manovra della Svizzera per quanto riguarda l’assistenza in materia di recupero di crediti fiscali nell’ambito dell’IVA è ridotto, in considerazione dell’importanza che assume la revisione dell’Accordo SAI CH-UE. Sottolinea altresì che il mantenimento dell’articolo 9 dell’Accordo SAI CH-UE rivesta una particolare rilevanza per l’economia svizzera. Lo stesso vale per l’Accordo SAI CH-UE, che se non venisse attuato potrebbe comportare valutazioni negative per la Svizzera in grado di danneggiare la sua piazza finanziaria.
proFonds accoglie con favore il fatto che l’eccezione relativa alle entità senza scopo di lucro prevista dallo SCC abbia potuto essere assicurata nell’Accordo SAI CH-UE e propone di aggiungere alcune precisazioni riguardo alla differenza tra «sede» e «succursale» nell’UE per queste entità.
SwissAccounting riconosce l’importanza di attuare gli standard minimi in materia di trasparenza fiscale e valuta positivamente la revisione delle disposizioni concernenti lo scambio automatico di informazioni contenute nel Protocollo di modifica. Riconosce altresì l’importanza di mantenere l’articolo 9 dell’Accordo SAI CH-UE ed è disposta ad accettare che l’assistenza in materia di recupero di crediti fiscali sia limitata all’ambito dell’IVA, fermo restando che tale assistenza dovrà essere valutata in seguito alla sua entrata in vigore. SwissAccounting accoglie con favore le disposizioni concernenti la protezione dei dati.
L’AVB respinge il Protocollo di modifica. Sosterrebbe la revisione delle disposizioni concernenti lo scambio automatico di informazioni, però è contraria all’assistenza in