Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/4: Legge federale sul sostegno all’ampliamento delle infrastrutture a banda larga (Legge sul sostegno alla banda larga; LSBL) · 62 pagine
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costi e dei ricavi previsti. I costi di capitale e operativi dell’infrastruttura passiva sono confrontati con i ricavi delle prestazioni fornite con essa. Per quanto riguarda i ricavi, le prestazioni interne vanno fatturate allo stesso modo dei servizi venduti a terzi. Il sostegno versato dalla Confederazione sarà limitato a un massimo del 25 per cento dei costi computabili. Poiché i Cantoni partecipano nella stessa misura della Confederazione, le relative quote coprono al massimo il 50 per cento dei costi computabili. Ciò significa che per avere diritto al sostegno un progetto deve coprire almeno il 50 per cento dei costi con ricavi propri. Questo garantisce la proporzionalità e la gestione dei sussidi in conformità con i requisiti del Controllo federale delle finanze (CDF). I dettagli per il calcolo dei costi e dei ricavi saranno specificati dal Consiglio federale al fine di garantire la chiarezza e la comparabilità dei calcoli.
Procedura e verifica
L’UFCOM raccoglie dati sull’attuale allacciamento degli edifici alla banda larga e sui progetti di ampliamento previsti. A tale scopo, nella LTC deve essere introdotto un obbligo di comunicazione per i proprietari delle infrastrutture di rete. Nell’ambito dell’Atlante della banda larga, l’UFCOM pubblica informazioni sui collegamenti che non raggiungono una larghezza di banda di 1 Gbit/s in download e per i quali non è previsto un ampliamento in tal senso nei prossimi tre anni. Ciò consente ai Comuni di verificare se possono contare su un sostegno o quanti collegamenti nella loro area comunale potrebbero potenzialmente avere diritto al sostegno. Su questa base, un Comune o un’associazione di Comuni possono decidere se elaborare un progetto e presentare una richiesta di sostegno. Per determinare definitivamente i collegamenti che hanno diritto al sostegno, un Comune deve effettuare una procedura di accertamento e una procedura di gara (v. requisiti).
In seguito, deve valutare se diventare proprietario della rete e indire un bando di gara per la gestione della rete (modello dell’operatore) o se affidare la costruzione e la gestione, e quindi il rischio, a un operatore di rete privato (modello basato sulla compensazione dell’ammanco economico). La procedura di gara va organizzata in funzione del modello scelto. Nel modello dell’operatore, il Comune impiega i sussidi per costruire la propria rete e la affitta poi a un operatore di rete. Nel modello basato sulla compensazione dell’ammanco economico, costruzione e gestione della rete vengono messe a concorso insieme e il Comune trasferisce i sussidi all’operatore che si aggiudica la gara.
I Comuni devono presentare al Cantone le loro richieste di sostegno finanziario per i progetti di ampliamento. L’esame materiale della domanda e quindi delle condizioni per l’assegnazione del contributo spetta in primo luogo al Cantone, quest’ultimo può valutare e decidere se fornire un proprio contributo cantonale. Tale contributo, che il Cantone può addebitare al Comune, è un prerequisito per la concessione di un contributo federale. Il Cantone deve poi confermare alla Confederazione, in un rapporto di verifica, che le procedure di gara e di autorizzazione sono state eseguite in conformità con le norme cantonali e che tutti gli altri requisiti per la concessione di sussidi federali sono stati soddisfatti. Il Cantone trasmette quindi all’UFCOM i documenti della domanda, il rapporto di verifica e la decisione di finanziamento cantonale. L’UFCOM decide in merito alla domanda e stabilisce l’importo definitivo del contributo di sostegno.
In seguito, verifica se il progetto viene attuato nel rispetto della legge e delle condizioni imposte nella decisione. L’aiuto finanziario viene versato direttamente al Comune. L’ultima rata è di norma versata dopo la verifica del progetto.