Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/4: Legge federale sul sostegno all’ampliamento delle infrastrutture a banda larga (Legge sul sostegno alla banda larga; LSBL) · 62 pagine

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La competenza per emanare norme in materia di diritto sulle telecomunicazioni deriva direttamente dalla Costituzione federale. In questo ambito è determinante l’articolo 92 capoverso 1 della Costituzione federale, secondo cui il settore delle poste e delle telecomunicazioni compete alla Confederazione. Questa base costituzionale conferisce alla Confederazione la competenza legislativa completa, esclusiva e all’origine derogatoria nel settore delle telecomunicazioni.

Rapporto con altri atti normativi

I contributi di sostegno dell’avamprogetto rappresentano aiuti finanziari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 della legge del 5 ottobre 199025 sui sussidi (LSu); di conseguenza, ai contributi in questione si applica la legge sui sussidi.

Art. 1 Scopo

Cpv. 1

L’avamprogetto mira a sostenere l’ampliamento a livello nazionale di infrastrutture passive per reti in fibra ottica e impianti di radiocomunicazione terrestri al fine di fornire servizi di telecomunicazione che all’interno degli edifici garantiscono collegamenti fissi con velocità di trasmissione dati di almeno 1 Gbit/s per il download. Il sostegno è destinato a incoraggiare investimenti con contributi pubblici laddove i collegamenti di rete fissa non riescono a fornire velocità di download di 1 Gbit/s. L’obiettivo è di garantire un’infrastruttura di rete fissa efficiente e orientata al futuro anche nelle aree dove non si prevede un ampliamento in tal senso, a causa della mancanza di redditività per gli operatori di mercato ma vi è una domanda e si possono prevedere determinati ricavi. Le infrastrutture per servizi satellitari sono escluse dal sostegno.

Cpv. 2

Nel capoverso 2 si definisce il concetto di infrastruttura passiva per la fornitura di servizi di telecomunicazione, la cui costruzione è l’oggetto del sostegno. Con infrastruttura per la fornitura di servizi di telecomunicazione si intendono le linee o strutture destinate o utilizzate per la trasmissione di informazioni mediante tecnologie di telecomunicazione ai sensi della LTC. Sono considerati passivi tutti i componenti di una rete di telecomunicazione che ne integrano altri e non richiedono un’alimentazione elettrica; essi comprendono, ad esempio, linee in fibra ottica, condotti vuoti e tubature, tralicci, cavi, canali per cavi, pozzetti, armadi di distribuzione ed edifici. I componenti attivi della rete, ossia tutti i dispositivi elettronici, ad esempio per la trasmissione di segnali, sono esclusi dal sostegno.

La costruzione di infrastrutture passive per la fornitura di servizi di telecomunicazione rappresenta gran parte degli investimenti in una rete a banda larga. Allo stesso tempo, le infrastrutture passive possono essere utilizzate a lungo termine, di solito oltre l’orizzonte temporale della durata di ammortamento contabile. Gli investimenti in infrastrutture passive spesso non possono essere rifinanziati facilmente. Inoltre, nell’ambito di

25 RS 616.1