Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/4: Legge federale sul sostegno all’ampliamento delle infrastrutture a banda larga (Legge sul sostegno alla banda larga; LSBL) · 62 pagine
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Le ripercussioni concrete sulla Confederazione sono presentate nel capitolo 5.1.
3.3 Questioni di attuazione
Il Consiglio federale attuerà a livello di ordinanza le disposizioni proposte nel presente avamprogetto. In base all’articolo 18 capoverso 2 può delegare all’UFCOM l’emanazione delle necessarie prescrizioni tecniche e amministrative. A tale scopo può fondarsi in particolare sull’articolo 5 capoversi 2 e 3, l’articolo 7 capoverso 3, l’articolo 8 capoverso 3, l’articolo 9 capoversi 2 e 3, l’articolo 11 capoverso 5 nonché l’articolo 15 capoverso 3. La delega delle competenze legislative è discussa in modo più approfondito nel capitolo 6.6.
L’UFCOM e la ComCom saranno responsabili dell’attuazione a livello federale. Spetta ai Comuni presentare la domanda e portare avanti il progetto, mentre i Cantoni esaminano le richieste dei loro Comuni e trasmettono i relativi risultati all’UFCOM assistendolo nella verifica dell’attuazione dei progetti. Lo scambio d’informazioni tra Confederazione e Cantoni deve essere standardizzato e semplificato tramite mezzi elettronici.
Dall’entrata in vigore della legge, Confederazione, Cantoni e Comuni hanno 24 mesi di tempo fino al momento in cui potranno essere presentate le prime domande a livello federale. Gli inviti a presentare domande si susseguiranno regolarmente sino alla fine del programma: saranno proposte fasce temporali in cui si potranno presentare nuovi progetti fino a esaurimento dell’importo previsto per il sostegno.