Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/4: Legge federale sul sostegno all’ampliamento delle infrastrutture a banda larga (Legge sul sostegno alla banda larga; LSBL) · 62 pagine

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tali infrastrutture vi sono poche innovazioni che richiederebbero un rinnovo. Le infrastrutture attive per la fornitura di servizi rappresentano una percentuale nettamente inferiore degli investimenti per costruire la rete e possono quindi essere generalmente rifinanziate in tempi relativamente brevi e duplicate completamente o almeno in parte. Hanno una durata di vita relativamente breve e sono soggette a continue innovazioni. Inoltre, le infrastrutture attive consentono ai fornitori di differenziarsi dalla concorrenza. Il livello della catena di creazione del valore relativo alla tecnologia attiva dovrebbe quindi essere lasciato alla concorrenza.

Art. 2 Principi

Cpv. 1

Dalla liberalizzazione del mercato svizzero delle telecomunicazioni nel 1998, l’ampliamento delle reti di telecomunicazione avviene sotto la spinta degli operatori del mercato. Il principio di un ampliamento portato avanti dal mercato deve continuare ad essere prioritario anche con l’introduzione di sussidi statali per l’ampliamento della rete a banda larga. Gli aiuti finanziari vanno concessi solo dove a causa della mancanza di redditività non è pianificato, né previsto un ampliamento secondo l’articolo 1 capoverso 1 e quindi non avrebbe luogo senza aiuti finanziari. Al momento della presentazione della domanda, i richiedenti devono dimostrare che l’ampliamento avvenuto e quello pianificato sono stati analizzati e presi in considerazione. Inoltre, il sostegno è accordato solo ai progetti per i quali si può dimostrare che non possono essere finanziati in modo redditizio.

L’applicazione di questo principio si rispecchia in particolare nel calcolo del contributo di sostegno secondo l’articolo 4 e nelle condizioni per ottenere il sostegno secondo l’articolo 8 capoverso 1.

Cpv. 2

La Confederazione mette a disposizione fondi statali e promuove l’ampliamento delle reti di telecomunicazione nel quadro di un programma. Il sostegno avviene assieme ai Cantoni. I Cantoni interessati vengono ampiamente coinvolti nell’esame delle domande dei loro Comuni e nella revisione dei progetti sostenuti. Come prerequisito per ottenere i fondi federali, devono assumersi una quota equivalente degli aiuti finanziari.

L’applicazione di questo principio si rispecchia in particolare nella composizione del contributo di sostegno secondo l’articolo 5 e nelle condizioni per ottenere il sostegno secondo l’articolo 8 capoverso 1, nonché nella procedura secondo l’articolo 10 e nella verifica del progetto sostenuto secondo l’articolo 12.

Art. 3 Durata

Cpv. 1

Il programma di sostegno alle infrastrutture a banda larga ha una durata regolare di sette anni. In linea di principio, durante questo periodo, i Cantoni possono inoltrare domande all’UFCOM. In considerazione del numero di domande attese e dell’importo previsto per i sussidi, sette anni sembrano essere un periodo adeguato.

Cpv. 2