Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/4: Legge federale sul sostegno all’ampliamento delle infrastrutture a banda larga (Legge sul sostegno alla banda larga; LSBL) · 62 pagine

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Il programma può essere prorogato una volta dal Consiglio federale per un massimo di tre anni se i fondi federali a destinazione vincolata stanziati per il finanziamento speciale o l’importo massimo secondo l’articolo 7 capoverso 3 non sono stati completamente esauriti al termine del programma di sette anni. Durante questo arco di tempo supplementare, si possono trattare le domande già presentate o quelle appena arrivate e distribuire i fondi già attribuiti.

Cpv. 3

Il programma di sostegno inizia 24 mesi dopo l’entrata in vigore della legge. Questo periodo di 24 mesi serve alla Confederazione per creare le strutture organizzative del programma di sostegno e le interfacce con i Cantoni, nonché per concretizzare i processi operativi e le condizioni quadro. Ad esempio, in base alla nuova disposizione dell’articolo 59a LTC, l’UFCOM raccoglie informazioni sull’allacciamento degli edifici tramite tecnologie di telecomunicazione al fine di fornire ai Comuni informazioni sui collegamenti con diritto al sostegno. In questo modo i Comuni possono sapere se e in che misura possono eventualmente beneficiare di un sostegno e se sia opportuno sostenere l’onere necessario per presentare la relativa domanda. Anche i Cantoni devono creare o adattare le strutture al fine di ricevere e trattare le domande di sostegno dei loro Comuni. Infine, soprattutto i Comuni hanno bisogno di tempo per elaborare un progetto di ampliamento, realizzare la procedura di accertamento e di gara pubblica nonché preparare la domanda.

Il programma termina dopo sette anni o dopo la proroga decisa dal Consiglio federale. In ogni caso, termina, anche prematuramente, con l’esaurimento completo dei fondi a destinazione vincolata o l’attribuzione obbligatoria dell’importo massimo di 365 milioni di franchi secondo l’articolo 7 capoverso 2.

Art. 4 Importo del contributo di sostegno

L’articolo 4 disciplina i principi per il calcolo del contributo di sostegno unico e definitivo che viene complessivamente accordato a un progetto sostenuto. Il contributo di sostegno viene versato a rate (art. 11).

Cpv. 1

Il contributo di sostegno corrisponde alla differenza tra i valori attuali dei costi computabili e i ricavi rilevanti. Deve quindi rispecchiare la prevista perdita del progetto stimata in base ai valori attuali. Questo ammanco previsto deve essere dimostrato nell’ambito di una domanda di sostegno, secondo le disposizioni del Consiglio federale, basata su una stima delle risorse finanziarie e di personale necessarie (costi pianificati) e dei ricavi previsti. Il confronto tra i costi pianificati e i ricavi previsti permette di delimitare i costi computabili e i ricavi rilevanti. Se un Comune intende costruire da sé una rete a banda larga e diventarne proprietario (modello dell’operatore) sono determinanti i costi pianificati e i ricavi previsti dal Comune. Se il Comune intende affidare la costruzione e la gestione a un operatore di rete (modello basato sulla compensazione dell’ammanco economico), sono determinanti i costi pianificati e i ricavi previsti del fornitore che ha vinto la gara pubblica.

Nel confronto tra i costi pianificati e i ricavi previsti occorre tenere conto dei seguenti principi: