Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/4: Legge federale sul sostegno all’ampliamento delle infrastrutture a banda larga (Legge sul sostegno alla banda larga; LSBL) · 62 pagine

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obbligati a comunicarle. Ciò significa anche che il Comune richiedente può informarsi sui progetti di ampliamento della rete a banda larga previsti in luoghi fissi nei prossimi tre anni. L’UFCOM, responsabile del programma, deve procurarsi le informazioni che ritiene necessarie ed essere in grado di verificare quelle fornite nell’ambito delle procedure di accertamento. L’UFCOM deve poter pubblicare i dati relativi alle varie procedure di accertamento svolte in loco per dare alla procedura una portata nazionale nonché informare su ampia scala la popolazione e le parti interessate, ad esempio tramite la pubblicazione di tutte le procedure di accertamento effettuate e dei loro risultati, oppure aggiungendo dati nuovi o più precisi all’Atlante della banda larga.

Cpv. 2

L’UFCOM tiene e pubblica un elenco dei fornitori di servizi di telecomunicazione e dei proprietari di infrastrutture per il collegamento degli edifici che hanno violato i loro obblighi di comunicazione di cui al capoverso 1 nei confronti di un Comune o dell’UFCOM. Una violazione degli obblighi di comunicazione sussiste in particolare se, durante la procedura di accertamento del Comune o su richiesta dell’UFCOM, sono state fornite informazioni incomplete o non veritiere sullo stato di ampliamento o sull’ampliamento della rete prevista. I fornitori che figurano sull’elenco non possono essere presi in considerazione nel quadro di procedure di gara pubbliche per un progetto sostenuto (art. 8 cpv. 1 lett. j).

Gli obblighi di comunicazione di cui al capoverso 1 devono essere il più possibile vincolanti poiché le informazioni fornite determinano quali collegamenti possono effettivamente avere diritto al sostegno. Le dichiarazioni deliberatamente false o il rifiuto di fornire informazioni devono avere delle conseguenze. L’inserimento nell’elenco può avvenire in qualsiasi momento, anche se ci si accorge solo in un secondo tempo che le informazioni fornite in un progetto non erano complete o veritiere. In ogni caso, va garantito il diritto di essere sentiti prima che l’UFCOM inserisca un fornitore o un proprietario nell’elenco. Se il fornitore è in grado di dimostrare in modo credibile quando e perché ha modificato i suoi piani di ampliamento contrariamente alle informazioni fornite nella procedura di accertamento, è possibile rinunciare a imporre conseguenze. L’UFCOM può cancellare un fornitore dall’elenco se quest’ultimo ha rimediato in modo credibile e duraturo al suo comportamento scorretto.

Art. 10 Procedura

Cpv. 1

Dopo aver definito all’articolo 8 capoverso 1 le condizioni per l’attribuzione di contributi di sostegno da parte della Confederazione, l’articolo 10 descrive la relativa procedura. In tale procedura, il Comune è sia richiedente che beneficiario di eventuali aiuti finanziari, come risulta già dall’articolo 2 capoverso 2. Con Comune si intende in linea di principio il Comune politico poiché questa entità, in quanto beneficiaria dei sussidi, deve avere una propria personalità giuridica. Il Comune può presentare una domanda sia autonomamente sia, ad esempio, in quanto associazione comunale, a condizione che anche questa abbia una propria personalità giuridica. Le domande devono essere presentate nel periodo di durata del programma. È determinante la relativa data di inoltro all’UFCOM. Se i requisiti di cui all’articolo 8 capoverso 1 sono soddisfatti e sono garantiti i necessari crediti annui a preventivo, il Comune richiedente ha in linea di principio diritto a un aiuto finanziario sotto forma di una prestazione pecuniaria non rimborsabile.