Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/4: Legge federale sul sostegno all’ampliamento delle infrastrutture a banda larga (Legge sul sostegno alla banda larga; LSBL) · 62 pagine

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Cpv. 2

L’esame materiale della domanda spetta in primo luogo al Cantone, affinché possa valutare se intende accordare una quota propria ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 lettera h. Le condizioni da esaminare per il sostegno ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 sono in gran parte criteri basati anche sulla relativa legislazione cantonale. È quindi opportuno che questi vengano esaminati sul piano materiale dal Cantone.

Idealmente, più offerenti (ai sensi della LAPub) partecipano a una gara pubblica per la costruzione e l’esercizio della rete ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 lettera j. In un tale caso, in base alla legge cantonale in materia di appalti pubblici, l’aggiudicazione avviene a favore dell’offerente che presenta l’offerta più economica e che, in ultima analisi, chiede meno sussidi. Nel caso in cui alla gara pubblica si presenti un solo offerente, il Cantone deve esaminare in dettaglio la domanda e le informazioni fornite sulla base di indicatori federali o altre cifre di confronto pertinenti, e verificarne la plausibilità. In assenza di candidature da mettere a confronto, l’obiettivo è di verificare approfonditamente la plausibilità e l’efficienza delle informazioni fornite. Spetta al Cantone dimostrare alla Confederazione di aver effettuato la verifica della plausibilità. Una volta fornita la prova dell’avvenuta verifica, il requisito è considerato soddisfatto.

Cpv. 3

Nel quadro di un rapporto d’esame, il risultato della verifica relativa ai requisiti di cui all’articolo 8 capoverso 1 deve essere presentato e confermato dal Cantone all’attenzione della Confederazione. In tal modo, il Cantone assicura alla Confederazione che le procedure di gara e di autorizzazione sono state svolte conformemente alle leggi cantonali e sono formalmente passate in giudicato. Insieme alla decisione di contribuzione dell’organo cantonale competente in materia finanziaria, questi documenti devono essere inoltrati all’UFCOM che, in qualità di autorità della Confederazione preposta alle telecomunicazioni, è l’unità amministrativa responsabile per accordare aiuti finanziari. Il rapporto d’esame viene inoltrato alla Confederazione solo dopo che tutte le condizioni sono state soddisfatte e tutte le autorizzazioni necessarie sono formalmente entrate in vigore. Solo in questo momento una domanda viene qualificata come atta ad essere approvata da parte della Confederazione. Si tratta di una condizione preliminare per l’approvazione da parte della Confederazione.

Cpv. 4

La decisione sull’attribuzione di quote della Confederazione spetta all’UFCOM. La decisione finale sull’attribuzione di contributi di sostegno da parte della Confederazione assicura che i requisiti di cui all’articolo 4 e all’articolo 9 siano soddisfatti in modo uniforme. Una volta che il Cantone ha verificato sul piano materiale tutte le condizioni e ne ha confermato l’adempimento all’UFCOM in un rapporto d’esame corredato dei documenti necessari, l’UFCOM decide l’importo del contributo di sostegno richiesto e quindi la quota della Confederazione. Il relativo importo è calcolato sulla base dei requisiti di cui all’articolo 4 in combinato disposto con l’articolo 5. Il contributo di sostegno e la quota della Confederazione e del Cantone sono pertanto determinati in modo definitivo. L’importo stabilito viene accordato per intero se sono soddisfatte le condizioni imposte al Comune. Alla fine del progetto non occorre presentare costi ed entrate aggiornati.