Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/4: Legge federale sul sostegno all’ampliamento delle infrastrutture a banda larga (Legge sul sostegno alla banda larga; LSBL) · 62 pagine
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Al momento di trattare le domande e di stanziare i fondi, l’UFCOM tiene conto del relativo ordine di ricezione. In base a tale ordine si determina l’impegno dei fondi, ossia per le domande ricevute viene riservato l’importo richiesto nell’ambito dei fondi approvati. Le domande devono essere inoltrate all’UFCOM nel corso della durata del programma ai sensi dell’articolo 3. Per le domande approvate durante tale durata, i fondi saranno versati anche dopo la fine del programma. Inoltre, una volta terminato il programma, i fondi approvati e impegnati sono esclusi dal riversamento nel bilancio generale della Confederazione secondo l’articolo 7 (art. 7 cpv. 3). Nella decisione in merito al contributo di sostegno, l’UFCOM dovrebbe anche poter stabilire delle condizioni, ad esempio poter riprendere informazioni dalle domande o fissare scadenze per l’ampliamento delle reti in seguito all’attribuzione degli aiuti finanziari.
Per ragioni di trasparenza, le decisioni dell’UFCOM devono poter essere pubblicate. Ciò permette di comprendere più facilmente l’attuazione del programma e lo stato di avanzamento dei lavori. In definitiva, contribuisce inoltre a rendere trasparente l’utilizzo dei fondi pubblici. In tale ambito deve essere possibile pubblicare anche i rispettivi nomi dei Comuni o delle imprese coinvolte.
Cpv. 5
Nell’ambito delle disposizioni di esecuzione, il Consiglio federale deve specificare i requisiti per le procedure tra i Cantoni e l’UFCOM, nonché la struttura del rapporto d’esame e i documenti da presentare. In questo contesto, occorre definire anche le possibili scadenze. Per poter effettuare eventuali verifiche della plausibilità, all’UFCOM va data la possibilità di stabilire valori di riferimento e indicatori che i Cantoni possono utilizzare nei loro controlli. Per determinare le indicazioni relative alla plausibilità, l’UF-COM può, se necessario, ricorrere a esperti indipendenti. Questa opzione serve a verificare la plausibilità delle informazioni fornite, soprattutto se non vi sono ancora abbastanza valori di riferimento relativi a progetti paragonabili.
Art. 11 Versamento
Cpv. 1
Si prevede di versare il contributo di sostegno al Comune richiedente a rate anziché in una volta sola. L’importo delle rate dipende dallo stato di avanzamento del progetto.
Cpv. 2
Il capoverso 2 prevede un’ulteriore limitazione a livello temporale. In questo modo si intende evitare che i beneficiari di aiuti finanziari realizzino inappropriati utili su interessi o che richiedano interessi alla Confederazione per sussidi non ancora stanziati. Inoltre, pagamenti parziali e versamenti ai sensi del capoverso 2, primo periodo, possono contrastare ritardi a livello dell’ampliamento. La possibilità di effettuare un ultimo pagamento solo dopo l’esame di un progetto sostenuto contribuisce ad evitare che, in caso di mancato adempimento, vengano stanziati sussidi troppo elevati, per cui poi si dovrebbe esigere il rimborso. Indipendentemente da una percentuale fissa, ciò soddisfa anche il principio di base dell’articolo 23 capoverso 2 LSu. I versamenti dopo la fine del programma di sostegno sono possibili o parte integrante della procedura poiché l’ultimo pagamento per eventuali progetti a lungo termine avviene solo dopo la loro realizzazione.