Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/4: Legge federale sul sostegno all’ampliamento delle infrastrutture a banda larga (Legge sul sostegno alla banda larga; LSBL) · 20 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 15Fedlex · Rapporto sui risultati
Legge federale sul sostegno all'ampliamento delle infrastrutture a banda larga (LSBL)
Art. 14 Condizioni di accesso
Il Cantone VS, l'asut, Glasfasernetz, il SAB, Salt, l'USAM, il PS, Swico, Swisscom e syndicom
chiedono una determinazione dei prezzi di accesso più semplice o diversa. Tutti propongono un orientamento ai prezzi di mercato. Anche l'uso di un benchmark è menzionato sette volte.
Init7 e Schlauri sono favorevoli al divieto di una compressione dei margini tra costi e prezzi ma si chiedono se le disposizioni dell'articolo 14 siano sufficienti a eliminare definitivamente le
discriminazioni tra i livelli di commercio all'ingrosso.
DigiGes, Init7 e Schlauri chiedono che le condizioni di accesso siano definite già al momento
dell'attribuzione del sostegno e comunicate a tutti i fornitori.
Il Cantone FR, ftth fr e Salt rifiutano il calcolo dei prezzi proposto. A loro avviso, ciò corrisponderebbe a una regolamentazione dei prezzi per i prodotti all'ingrosso tramite fibra ottica, il che contraddice le attuali disposizioni della LTC.
Mentre DANET e SFN/SFC ritengono che la trasparenza e la non discriminazione siano condizioni sufficienti per garantire l'accesso, Swiss4net chiede che le condizioni dell'accesso siano limitate alla non discriminazione e alla determinazione dei prezzi.
La CFC propone di controllare che i prezzi al dettaglio non siano discriminatori.
Art. 15 Controversie in materia di accesso
La ComCom è favorevole al ruolo che le è stato attribuito in caso di controversie.
Modifica della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale
Art. 83 lett. p n. 4
La ComCom è d'accordo che il Tribunale amministrativo federale sia l'unico organo di ricorso previsto in caso di controversie riguardanti l'accesso alle infrastrutture sostenute e le relative condizioni.
Modifica della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni:
Art. 4a Obbligo di annuncio
Il Cantone OW appoggia l'introduzione di questa nuova disposizione, sostenendo che, attualmente, la trasmissione volontaria dei dati all'Atlante nazionale della banda larga dell'UFCOM permette di
registrare soltanto una parte degli attori del mercato. Grazie all'obbligo di annuncio, sarà quindi possibile ottenere informazioni affidabili e complete sullo stato di avanzamento dell'ampliamento delle infrastrutture in questione.
Swiss4net propone l'obbligo di annuncio solo per i proprietari di infrastrutture FTTH che collegano edifici.
Art. 59a Obbligo di comunicazione ai fini di un atlante nazionale della banda larga
Per il Cantone GR e la CGCA, è importante dare priorità al lavoro teso a creare un registro uniforme delle infrastrutture, rilevando i dati sull'attuale copertura degli edifici con tecnologie a banda larga e i