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Consultazione 2025/40: Trattato tra la Repubblica Federale di Germania e la Confederazione Svizzera riguardo al confine comune da Costanza a Basilea · 9 pagine

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Confine comune da Costanza a Basilea. Trattato con la Repubblica Federale di Germania. …

3. la designazione dei corsi d’acqua di confine e

4. ai fini dell’articolo 11, l’indicazione delle sezioni di confine.

5 Se vengono riscontrate divergenze nell’elenco dei confini, la commissione frontaliera deve chiarirle tenendo conto di tutti i documenti disponibili relativi al confine di Stato e, se necessario, procedendo ad accertamenti in loco. Se al termine di tale procedura la commissione frontaliera riscontra un errore, redige un verbale dei fatti. L’errore può quindi essere corretto di comune accordo dagli Stati contraenti.

Art. 4 Modifiche del confine mobile; corsi d’acqua di confine

1Le parti mobili del confine di Stato seguono sempre i cambiamenti della linea mediana del corso d’acqua di confine, purché si tratti di cambiamenti naturali di lieve entità.

2In caso di cambiamenti naturali di maggiore entità o di cambiamenti artificiali, il confine di Stato rimane quello esistente prima dei cambiamenti fino a quando la commissione frontaliera non propone un tracciato diverso, che viene poi stabilito di comune accordo dagli Stati contraenti.

3Gli Stati contraenti si impegnano a effettuare la manutenzione dei corsi d’acqua di confine in modo da evitare, per quanto possibile, qualsiasi cambiamento del loro tracciato, purché ciò non sia contrario a interessi essenziali in materia di gestione delle acque o a interessi ecologici rilevanti.

4Il presente trattato non pregiudica in alcun modo l’uso comune da parte dei due Stati contraenti dei corsi d’acqua di confine e delle altre acque su cui si estende il confine tra i due Stati.

Art. 5 Tracciato del confine dell’exclave di Büsingen

La parte del confine di Stato che circonda l’exclave tedesca di Büsingen non è collegata al resto del confine di Stato. Per maggiori dettagli, si veda l’elenco dei confini.

Art. 6 Carte corografiche

Una rappresentazione grafica del tracciato del confine sotto forma di carte corografiche è annessa al presente trattato nell’allegato 2. Essa ha scopo illustrativo e non è giuridicamente vincolante.

Art. 7 Nessuna modifica del tracciato del confine senza trattato internazionale

Qualsiasi modifica del tracciato del confine di Stato che deroghi al presente trattato può essere effettuata solo sulla base di un nuovo trattato internazionale. In particolare, la commissione frontaliera non è autorizzata a modificare il tracciato del confine di Stato.

Parte III Demarcazione e misurazione del confine di Stato