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Consultazione 2025/40: Trattato tra la Repubblica Federale di Germania e la Confederazione Svizzera riguardo al confine comune da Costanza a Basilea · 9 pagine

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dai/dalle presidenti di entrambe le delegazioni e diventa vincolante al momento della firma.

Art. 18 Istituzione di una commissione tecnica a sostegno della commissione frontaliera

1Per l’adempimento dei suoi compiti, la commissione frontaliera nomina una commissione tecnica, in particolare per l’organizzazione e il coordinamento dei lavori necessari sul campo. La composizione della commissione tecnica è stabilita dalla commissione frontaliera.

2La commissione tecnica svolge i suoi compiti secondo le direttive della commissione frontaliera. In particolare, può preparare le delibere della commissione frontaliera ai sensi dell’articolo 11, cpv. 3.

3La commissione tecnica presenta rapporto sulle sue attività alla commissione frontaliera secondo le necessità, comunque almeno una volta l’anno.

Parte VI Disposizioni finali

Art. 19 Composizione delle controversie

Le controversie relative all’interpretazione e all’esecuzione del presente trattato vengono composte per via negoziale tra gli Stati contraenti.

Art. 20 Estinzione di trattati precedenti

Il presente trattato annulla tutti i trattati precedenti che riguardano l’oggetto del presente trattato nella misura in cui il presente trattato contiene disposizioni proprie.

Art. 21 Durata ed entrata in vigore

1Il presente trattato è concluso a tempo indeterminato. La data della prima verifica congiunta dei segni di confine ai sensi dell’articolo 9, cpv. 3, sarà stabilita dalla commissione frontaliera.

2Il presente trattato è soggetto a ratifica; gli strumenti di ratifica saranno scambiati quanto prima.

3Il presente trattato entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Fatto a … in due esemplari originali in lingua tedesca, il ...