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Consultazione 2025/40: Trattato tra la Repubblica Federale di Germania e la Confederazione Svizzera riguardo al confine comune da Costanza a Basilea · 9 pagine

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Confine comune da Costanza a Basilea. Trattato con la Repubblica Federale di Germania. …

2. determinare la natura e l’entità dei cambiamenti dei corsi d’acqua di confine e se necessario proporre un altro tracciato di confine ai sensi dell’articolo 4, cpv. 2, nonché stabilire misure idonee per il mantenimento della posizione dei corsi d’acqua di confine ai sensi dell’articolo 4, cpv. 3;

3. fatto salvo l’articolo 4, cpv. 4, se necessario emettere pareri sulle misure di gestione delle acque in relazione al tracciato, alla demarcazione e alla misurazione del confine di Stato;

4. definire specifiche più dettagliate per la demarcazione e la misurazione del confine di Stato nonché per la manutenzione della demarcazione ai sensi degli articoli da 8 a 10;

5. autorizzare deroghe alle disposizioni dell’articolo 11, cpv. 2, ai sensi dell’articolo 11, cpv. 3;

6. autorizzare deroghe ai requisiti in termini di distanza di cui all’articolo 13, cpv. 1;

7. determinare le misure necessarie per proteggere il tracciato del confine di Stato e la sua demarcazione in presenza di operazioni minerarie ai sensi dell’articolo 13, cpv. 3.

2La commissione frontaliera emana un regolamento interno per le sue attività. Può altresì emanare direttive per la misurazione e la demarcazione del confine di Stato e per la stesura e l’aggiornamento della documentazione di confine.

3Se necessario, la commissione frontaliera può presentare alle autorità competenti degli Stati contraenti, che saranno designate per iscritto dagli Stati contraenti stessi, proposte di modificazione del tracciato del confine di Stato.

Art. 17 Assemblea della commissione frontaliera

1La commissione frontaliera si riunisce a sua discrezione per assemblee o sopralluoghi sul confine di Stato. Si riunisce su richiesta di uno degli Stati contraenti.

2Le assemblee e i sopralluoghi sul confine di Stato si svolgono a scelta sul territorio di uno dei due Stati contraenti.

3Le assemblee e i sopralluoghi sul confine di Stato sono presieduti dal o dalla presidente della delegazione dello Stato contraente sul cui territorio si svolgono. I colloqui si svolgeranno in lingua tedesca.

4L’accordo dei/delle presidenti di entrambe le delegazioni è sufficiente e necessario per le delibere della commissione frontaliera. Se i/le presidenti delle due delegazioni non riescono a trovare un accordo, l’ulteriore procedere della commissione frontaliera sarà discusso dalle autorità competenti designate per iscritto dagli Stati contraenti, se necessario attraverso i canali diplomatici. Gli Stati contraenti cercheranno di risolvere le questioni controverse di comune accordo.

5La commissione frontaliera redige un verbale in duplice copia in lingua tedesca di ogni assemblea e di ogni sopralluogo sul confine di Stato. Il verbale deve contenere in particolare le delibere adottate dalla commissione frontaliera. Il verbale è firmato