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Consultazione 2025/40: Trattato tra la Repubblica Federale di Germania e la Confederazione Svizzera riguardo al confine comune da Costanza a Basilea · 9 pagine

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3Se lavori di prospezione o di estrazione di risorse minerarie devono essere effettuati in una fascia larga 50 metri su entrambi i lati del confine di Stato, le misure necessarie per garantire il tracciato del confine di Stato e la sua demarcazione devono essere definite congiuntamente e in tempo utile.

Parte V Commissione frontaliera e documentazione di confine

Art. 14 Istituzione e composizione della commissione frontaliera

1Per adempiere ai compiti definiti nel presente trattato, gli Stati contraenti istituiscono la commissione frontaliera tedesco-svizzera.

2La commissione frontaliera è composta da una delegazione della Repubblica Federale di Germania e da una delegazione della Confederazione Svizzera. Il numero totale dei membri di ciascuna delegazione è limitato a sette. Ciascuno Stato contraente designa i membri della propria delegazione e, se necessario, i loro supplenti. Ciascuna delegazione può avvalersi, se necessario, di esperti e assistenti.

3Ciascuno Stato contraente designa tra i membri nominati il presidente della propria delegazione e il suo supplente.

4Ciascuno Stato contraente sostiene le spese della propria delegazione, comprese quelle degli esperti e degli assistenti di cui si avvale. Le altre spese occasionate dalle attività della commissione frontaliera sono, salvo accordo contrario, sostenute nella misura del possibile in parti uguali dagli Stati contraenti.

Art. 15 Documentazione di confine

1Gli Stati contraenti incaricano la commissione frontaliera di tenere costantemente aggiornata una documentazione frontaliera che descriva il tracciato del confine di Stato e la sua demarcazione sul terreno. La documentazione di confine non costituisce né un allegato né un altro elemento del trattato. Esso ha soprattutto lo scopo di documentare l’evoluzione futura del tracciato del confine di Stato conformemente al presente trattato.

2Gli Stati contraenti rendono la documentazione di confine accessibile al pubblico in modo adeguato.

Art. 16 Ulteriori compiti della commissione frontaliera

1La commissione frontaliera si adopera affinché il tracciato, la riconoscibilità, la demarcazione e la misurazione del confine di Stato siano garantiti in conformità al presente trattato. A tal fine, oltre che della gestione e dell’aggiornamento della documentazione di confine ai sensi dell’articolo 15, è responsabile in particolare dei compiti seguenti

1. chiarire eventuali discrepanze nell’elenco dei confini ai sensi dell’articolo 3, cpv. 5;