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Consultazione 2025/40: Trattato tra la Repubblica Federale di Germania e la Confederazione Svizzera riguardo al confine comune da Costanza a Basilea · 9 pagine
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Confine comune da Costanza a Basilea. Trattato con la Repubblica Federale di Germania. …
Art. 11 Divisione in sezioni di confine e ripartizione degli oneri
1Il confine di Stato è suddiviso in undici sezioni di confine, indicate nell’elenco dei confini.
2Ciascuno Stato contraente provvede a proprie spese all’adempimento dei compiti derivanti dal presente trattato e alla messa a disposizione dei mezzi necessari, in particolare di specialisti della misurazione, personale tecnico ausiliario, manodopera supplementare, veicoli, apparecchi e materiale, nonché dei mezzi necessari per la redazione e la riproduzione dei documenti tecnici, come segue:
1 la Repubblica Federale di Germania per le sezioni di confine I, III, VI, VIII e X,
2. la Confederazione Svizzera per le sezioni di confine II, IV, V, VII, IX e XI (la sezione di confine IV comprende la parte del confine di Stato che circonda l’exclave tedesca di Büsingen).
3La commissione frontaliera può autorizzare deroghe alle disposizioni del capoverso 2 purché non vi si oppongano motivi di economicità e utilità. Si deve cercare di garantire una ripartizione equilibrata dell’onere tra i due Stati contraenti.
Art. 12 Obbligo di tolleranza per i lavori frontalieri; responsabilità dello Stato
1I proprietari, possessori e utilizzatori di terreni o impianti di qualsiasi natura situati al confine o in prossimità di esso sono tenuti a tollerare le attività e i lavori necessari all’adempimento dei compiti previsti dal presente trattato. Ciò vale in particolare anche per l’accesso ai terreni e per la posa di segni di demarcazione e punti di misurazione.
2Se dai lavori di cui al capoverso 1 derivano dei danni, i diritti della parte lesa in materia di responsabilità dello Stato sono disciplinati dal diritto dello Stato contraente nel cui territorio si trovano principalmente le parti danneggiate dei terreni, delle costruzioni o degli impianti. La parte lesa non può far valere diritti nei confronti dell’altro Stato contraente.
Art. 13 Costruzione e sfruttamento minerario in prossimità del confine
1È vietato costruire nuovi edifici o impianto o ampliare edifici e impianti esistenti di qualsiasi tipo sul territorio di uno Stato contraente a una distanza inferiore a due metri dal confine o dalla sponda di un corso d’acqua confinante. Questa disposizione non si applica agli impianti che servono o sono destinati alla circolazione pubblica, alla protezione del confine di Stato o alla sicurezza doganale e dei confini, né alle condutture di qualsiasi tipo che attraversano il confine di Stato. La commissione frontaliera può autorizzare atre eccezioni caso per caso.
2Se lavori di costruzione o altre operazioni rendono necessari lavori di demarcazione o di misurazione in relazione al confine di Stato, lo Stato contraente interessato ha diritto a un indennizzo da parte del committente a meno che un altro terzo non sia tenuto a sostenere le spese.