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Consultazione 2025/40: Trattato tra la Repubblica Federale di Germania e la Confederazione Svizzera riguardo al confine comune da Costanza a Basilea · 9 pagine

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Art. 8 Principi di demarcazione e misurazione

Ai fini del riconoscimento e della sicurezza geodetica, gli Stati contraenti provvedono, conformemente al presente trattato, affinché il tracciato del confine sia sempre demarcato e misurato nella misura necessaria.

Art. 9 Demarcazione; manutenzione e controllo dei segni di confine

1Il tracciato del confine di Stato è segnalato in modo adeguato mediante segni di confine. La demarcazione è adeguata alle condizioni del terreno e, per quanto possibile, effettuata direttamente sui punti di confine. Se necessario si possono utilizzare dei termini arretrati.

2Conformemente al presente trattato, gli Stati contraenti si impegnano a mantenere i segni di confine in buono stato e riconoscibili e a rinnovarli, se necessario. Gli stessi sono tenuti ad adottare misure adeguate per proteggere i segni di confine e gli altri elementi che servono alla demarcazione del confine di Stato da danni, distruzione, spostamento non autorizzato e uso improprio.

3Gli Stati contraenti provvedono congiuntamente affinché i segni di confine siano controllati ogni dodici anni e che i difetti riscontrati siano corretti. In particolare, devono essere effettuate le riparazioni necessarie e, se del caso, i segni di confine devono essere riposizionati nel luogo corretto. Se necessario, gli Stati contraenti adottano le misure indicate anche al di fuori dell’ambito dei regolari controlli congiunti dei segni di confine, in particolare su richiesta di uno degli Stati contraenti.

4Se un segno di confine è danneggiato o distrutto, le spese di riparazione o di ripristino sono a carico dello Stato contraente responsabile della sezione di confine interessata conformemente all’articolo 11. Tutte le richieste di risarcimento nei confronti di terzi che hanno causato il danneggiamento o la distruzione o che ne sono altrimenti responsabili sono a carico di tale Stato contraente.

Art. 10 Rilievo dei corsi d’acqua di confine

1In occasione di ogni seconda verifica congiunta dei segni di confine di cui all’articolo 9, cpv. 3, si procede anche al rilievo dei corsi d’acqua di confine.

2Impregiudicato il capoverso 1, ogni Stato contraente può chiedere in qualsiasi momento che un corso d’acqua di confine sia rilevato topograficamente e che il tracciato del confine di Stato nell’area interessata venga accertato se il corso d’acqua di confine ha cambiato posizione ai sensi dell’articolo 4, cpv. 2.

Parte IV Lavori relativi ai confini e altre operazioni connesse ai confini