Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/45: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (attuazione delle misure previste dal rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e dal rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 52 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta

Per quanto riguarda le DTA, tre banche regionali/casse di risparmio (categorie 3 e 4) e una banca cantonale (categoria 4) hanno indicato di non prevedere costi. I risultati del sondaggio sui costi (v. n. 5.3.1) non hanno permesso di ricavare indicazioni relative alle ripercussioni sulle altre banche delle categorie 3–5.

Per la banca maggiormente colpita in rapporto alle spese complessive, i costi una tantum e quelli ricorrenti (spese per il personale, spese per beni e servizi e spese di revisione) relativi alle DTA ammontano rispettivamente allo 0,01 per cento delle spese complessive corrispondenti. Per le altre banche, il rapporto è decisamente più basso.

2.1.5.3 PVA

A seconda dell’istituto, i costi una tantum stimati dalle SIB per l’attuazione della misura sono di «importo minimo», di 30 000 franchi, di 1,2 milioni di franchi o di 1,6 milioni di franchi. Per determinati istituti, la nuova regolamentazione richiede adeguamenti dei sistemi e dei processi di rilevamento. Due terzi dei costi sono riconducibili a spese più elevate per il personale. Le SIB stimano i costi annuali ricorrenti per l’attuazione a un «importo minimo», a 30 000 franchi, a 350 000 franchi o a 688 000 franchi. A causa della nuova regolamentazione, il capitale computabile per le SIB non attive a livello internazionale si riduce di 1,8 milioni di franchi, 97 milioni di franchi o 600 milioni di franchi. Questi importi corrispondono a una quota compresa tra lo 0,016 e il 4,2 per cento dei fondi propri necessari della rispettiva banca. Alla fine del 4º trimestre 2024 UBS Group SA presentava PVA nell’ordine di 167 milioni di dollari statunitensi. La nuova regolamentazione determina un sensibile incremento delle PVA, la cui entità non può attualmente essere determinata con precisione. Sulla base di confronti effettuati con banche europee e britanniche, si può presumere un maggiore fabbisogno di fondi propri di base fino a 2 miliardi di dollari statunitensi. Rispetto ai fondi propri di base richiesti per UBS nel 4º trimestre 2024, tale importo corrisponde a circa il 2,7 per cento. A seconda della dotazione di capitale, le banche compenseranno tale riduzione in tutto o in parte con capitale supplementare, applicando un tasso di costo annuale compreso tra il 5 e il 10 per cento.

Per quanto riguarda le PVA, tre banche regionali/casse di risparmio (categorie 3 e 4) e una banca cantonale (categoria 4) hanno indicato di non prevedere costi. I risultati del sondaggio sui costi (v. n. 5.3.1) non hanno permesso di ricavare indicazioni relative alle ripercussioni sulle altre banche delle categorie 3–5.

Le notevoli differenze nelle stime dei costi delle SIB sono riconducibili, tra l’altro, anche al fatto che determinate banche hanno già attuato le esigenze prudenziali dell’UE in materia di PVA.

Per la banca maggiormente colpita in rapporto alle spese complessive, i costi una tantum (spese per il personale, spese per beni e servizi e spese di revisione) relativi alle PVA ammontano all’1,5 per cento, mentre i costi ricorrenti (spese per il personale, spese per beni e servizi e spese di revisione) ammontano all’1,4 per cento delle spese complessive corrispondenti. Per le altre banche, il rapporto è decisamente più basso.

2.2 Funzione di copertura dei rischi degli strumenti di capitale AT1 nella fase di «going concern»

2.2.1 Situazione iniziale

2.2.1.1 Necessità di agire e obiettivi

Nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche è indicato come misura 19 il rafforzamento della funzione di copertura dei rischi degli strumenti di capitale AT1. Secondo il Consiglio federale (cfr. n. 4.2.2.2 del rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche), va disciplinata in modo ancora più chiaro, ad esempio, la sospensione dei pagamenti delle cedole e dei riscatti. Si deve altresì esaminare un aumento degli eventi determinanti