Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/45: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (attuazione delle misure previste dal rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e dal rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 52 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta
sono conformi ai requisiti dello standard minimo di Basilea. La ristrutturazione della banca d’investimento di Credit Suisse annunciata nell’ottobre 2022 ha condotto, a causa delle minori prospettive di guadagno, a una massiccia perdita di valore delle DTA iscritte a bilancio. La rettifica di valore ha interessato sia le DTA derivanti da riporti di perdite, sia quelle derivanti da differenze temporanee. A causa della ponderazione in funzione del rischio, la rettifica di valore delle DTA derivanti da differenze temporanee ha determinato un calo delle quote di capitale prudenziale. Nelle situazioni di ristrutturazione, il mantenimento del valore e la capacità di assorbire le perdite delle DTA derivanti da differenze temporanee non sono pienamente garantiti. Se nell’ambito di una ristrutturazione si rende necessario ammortizzare le attività fiscali differite, questo ha ripercussioni negative sui fondi propri di base di qualità primaria. Tutte le DTA devono quindi ora essere dedotte integralmente dai fondi propri di base di qualità primaria, in modo da proteggere quest’ultimo dalle rettifiche di valore di tali attività.
2.1.3.2 Attuazione (adeguatezza dell’esecuzione)
Il progetto prevede una modifica delle regolamentazioni già esistenti nell’OFoP. Le banche interessate sono già oggi assoggettate a tali regolamentazioni e la FINMA ne verifica l’osservanza. Per garantire la proporzionalità delle regole in materia di PVA, il presente progetto prevede, rimandando alla regolamentazione dell’UE, un valore soglia al di sotto del quale si applica un metodo semplificato (regola de minimis). Per le piccole e medie imprese esiste quindi una norma semplificata o comportante costi inferiori ai sensi dell’articolo 4 LSgrI.
Non sono previsti adeguamenti per quanto riguarda l’esecuzione con mezzi elettronici delle misure modificate. In linea di principio, l’OFoP non prescrive i mezzi da utilizzare. Nell’ambito dello scambio con la FINMA, è attualmente ammesso l’impiego di mezzi elettronici per la verifica dell’osservanza delle prescrizioni prudenziali.
2.1.4 Commento ai singoli articoli
2.1.4.1 OFoP Articolo 5b Portafoglio della banca e portafoglio di negoziazione: valutazione prudente
Capoverso 4
Oltre alla versione determinante dello standard minimo di Basilea36 secondo l’allegato 1, la FINMA si fonda ora anche sulla normativa dell’UE37 in materia di valutazione prudente. La soglia indicata nell’articolo 4 della normativa dell’UE pari a 15 miliardi di euro per il metodo semplificato viene fissata a 18 miliardi di franchi. Tale conversione è coerente con la conversione da euro a franchi già applicata per l’attuazione dello standard minimo di Basilea.
Articolo 32 Deduzione dai fondi propri di base di qualità primaria
Capoverso 1 lettere c e d
Il software va dedotto dai fondi propri di base di qualità primaria. Tale prescrizione è integrata nella lettera c. Il software iscritto a bilancio come valore immateriale deve essere dedotto
36 CAP Definition of capital, nella versione determinante secondo l’allegato 1, consultabile sul sito Internet della SFI: www.sif.admin.ch > Politica e strategia dei mercati finanziari > Regolamentazione dei mercati finanziari > Basilea III > Standard minimi di Basilea.
37 Regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione, del 26 ottobre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente a norma dell’articolo 105, paragrafo 14, consultabile all’indirizzo: (UE) 2016/101.