Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/45: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (attuazione delle misure previste dal rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e dal rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 52 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta

Basilea44. Per quanto riguarda l’interruzione delle distribuzioni, per le esigenze contemplate nell’OFoP è stato selezionato in aggiunta il criterio secondo cui la somma degli utili dei quattro trimestri precedenti deve essere positiva. Tale criterio crea ulteriore chiarezza per i partecipanti al mercato sui casi in cui le distribuzioni vengono inevitabilmente interrotte.

Non esiste alcuno «swiss finish» ai sensi dell’articolo 4 LSgrI.

2.2.3 Punti essenziali del progetto

2.2.3.1 Nuova regolamentazione

Innanzitutto, in futuro, il requisito prudenziale esistente secondo cui gli strumenti di capitale AT1 hanno una durata illimitata e non deve esservi alcuna aspettativa di un loro rimborso anticipato dovrà essere chiarito e attuato nella pratica. Ammettendo in generale la sostituzione da parte dell’emittente degli strumenti di capitale AT1 solo in casi eccezionali e non più come norma, laddove necessario si adatterebbero di conseguenza anche le aspettative del mercato. Quindi, anche durante una crisi sarebbe possibile rinunciare a un dispendioso rinnovo di questi strumenti, senza che questo si trasformi in un particolare segnale di debolezza e comporti la stigmatizzazione dell’istituto. Le condizioni per la computabilità degli strumenti di capitale sono dunque concretizzate ai sensi dello standard minimo di Basilea, ma utilizzando criteri più precisi rispetto a quelli fissati nello standard stesso. L’obiettivo è che il mercato possa contare sul fatto che in genere non avrà luogo alcun rimborso, di modo che un mancato rimborso non si traduca in alcun caso in un segnale negativo sullo stato della banca.

In secondo luogo, è necessario precisare, come del resto si potrebbe fare già oggi, in quali casi deve essere sospeso il pagamento degli interessi sugli strumenti di capitale AT1. In un contesto difficile caratterizzato da perdite, la sospensione del pagamento degli interessi su tali strumenti (analogamente a una rinuncia alla distribuzione dei dividendi) comporta uno sgravio per la banca e presta così un gradito contributo alla stabilizzazione, riducendo le perdite e migliorando nel contempo anche la liquidità. È dunque necessario definire condizioni chiare e pubblicamente comprensibili per la sospensione del pagamento degli interessi. Una tale sospensione sarebbe così prevedibile in caso di crisi e, diversamente da quanto accade oggi, non costituirebbe più una sorpresa e non invierebbe un ulteriore segnale negativo al mercato. Oltre a condizioni chiare, è previsto anche un margine discrezionale affinché la FINMA possa ordinare la sospensione del pagamento degli interessi in un momento antecedente rispetto a quanto stabilito dalle condizioni menzionate.

2.2.3.2 Attuazione (adeguatezza dell’esecuzione)

Il progetto prevede una modifica delle regolamentazioni già esistenti nell’OFoP. Le banche interessate sono già oggi assoggettate a tali regolamentazioni e la FINMA ne verifica l’osservanza.

Non sono previsti adeguamenti per quanto riguarda l’esecuzione con mezzi elettronici delle misure modificate. In linea di principio, l’OFoP non prescrive i mezzi da utilizzare. Nell’ambito dello scambio con la FINMA, è attualmente ammesso l’impiego di mezzi elettronici per la verifica dell’osservanza delle prescrizioni prudenziali.

44 BRI, Basel Framework, CAP10.11, consultabile all’indirizzo: CAP10 - Definition of eligible capital.