Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/45: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (attuazione delle misure previste dal rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e dal rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 52 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta
(trigger) in modo che gli strumenti di capitale AT1 possano essere riconosciuti come fondi propri. In questo modo si rafforzerebbe la finalità del capitale AT1 come capitale «going concern», in conformità con lo standard internazionale. Questi accertamenti sugli strumenti di capitale AT1 devono essere introdotti anche a livello internazionale.
Credit Suisse voleva evitare di inviare un segnale negativo ai mercati. Pertanto ha ritirato gli strumenti di capitale AT1 al più presto e li ha sostituiti con altri più costosi, anche se le condizioni erano sfavorevoli. Credit Suisse si è inoltre astenuta dal sospendere il pagamento degli interessi per timore di una reazione da parte del mercato, anche se ciò sarebbe stato consentito per contratto. Di conseguenza, gli strumenti di capitale AT1 non sono stati in grado di fornire il contributo previsto per stabilizzare la banca in condizioni di continuità aziendale nel corso iniziale della crisi e segnatamente nel 2022. Al contrario, a causa delle aspettative degli operatori di mercato, hanno aumentato la pressione finanziaria sulla banca. Si può presumere che questo problema non sia specifico di Credit Suisse, ma che si presenterà anche nelle crisi future e dovrà quindi essere affrontato anche a livello internazionale (v. in proposito n. 2.2.2 per le conclusioni del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria [BCBS]).
Obiettivo della modifica è garantire che, come previsto nello standard minimo di Basilea38, gli strumenti di capitale AT1 adempiano la loro funzione di copertura dei rischi in condizioni di continuità aziendale e non abbiano più l’effetto di aggravare le crisi, come accade paradossalmente oggi.
2.2.1.2 Alternative esaminate e soluzione scelta Abolire gli strumenti di capitale AT1 o consentire a livello regolamentare solo le conversioni e non gli strumenti con rinuncia al credito
Per quanto riguarda gli strumenti di capitale AT1, è stata valutata la loro abolizione (misura 20 del rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche). Questa misura mira ad adempiere le esigenze «going concern» solo con fondi propri di base di qualità primaria; pertanto, gli strumenti di capitale AT1 non sarebbero più computabili. Un vantaggio di questa misura consisterebbe nel rendere le esigenze più semplici e trasparenti. I punti critici menzionati relativi alla capacità degli strumenti di capitale AT1 di sopportare le perdite nel «going concern» verrebbero ovviamente meno se tali strumenti venissero aboliti. Tuttavia, una modifica simile porterebbe la Svizzera a discostarsi dallo standard internazionale e dalla prassi di quasi tutte le altre giurisdizioni. Solo l’APRA ha deciso di non ammettere più gli strumenti di capitale AT1, in quanto questi sono detenuti da un numero straordinariamente elevato di investitori «retail» in Australia39. Le banche attive a livello internazionale subirebbero svantaggi concorrenziali nelle loro operazioni di rifinanziamento e di acquisizione di fondi propri. Per tale motivo si è rinunciato all’abolizione degli strumenti di capitale AT1 e si è invece scelta la misura 19 per rafforzare la funzione di copertura dei rischi di tali strumenti.
Importo del trigger
Secondo l’articolo 27 capoverso 3 OFoP, l’evento definito contrattualmente (trigger) per gli strumenti di capitale AT1 deve equivalere a una quota CET1 pari ad almeno il 5,125 per cento dei fondi propri di base di qualità primaria. Per le SIB, il trigger minimo secondo l’articolo 131 OFoP è pari al 7 per cento. Come mostra uno studio del Financial Stability Institute (FSI) della BRI, nessuna delle banche esaminate attive a livello internazionale presenta un trigger superiore al 7 per cento (v. n. 2.2.2, fig. 2). Pe rafforzare la funzione di copertura dei rischi degli strumenti di capitale AT1 nella fase di «going concern», la Svizzera potrebbe fissare il trigger minimo per le SIB a un livello superiore al 7 per cento. Così facendo, però, il minimo
38 BRI, Basel Framework, CAP10.11, consultabile all’indirizzo: CAP10 - Definition of eligible capital.
39 APRA, APRA to phase out AT1 as eligible bank capital, comunicato stampa del 9 dicembre 2024, consultabile all’indirizzo: APRA to phase out AT1 as eligible bank capital | APRA.