Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/45: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (attuazione delle misure previste dal rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e dal rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 52 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta

perché si tratta di software, ma anche perché costituisce un valore immateriale. In questo caso la deduzione avviene una sola volta.

Alla lettera d, le attività fiscali differite derivanti da differenze temporanee non sono più escluse dalla deduzione. Tutte le DTA devono essere dedotte.

La precedente espressione «passività fiscali differite» viene modificata in «impegni fiscali differiti», in quanto si tratta appunto di impegni.

Capoverso 2

Come nel capoverso 1 lettera d, la precedente espressione «passività fiscali differite» viene modificata in «impegni fiscali differiti».

Articolo 39 Altre deduzioni in base al limite 2 della franchigia

Capoverso 1

Poiché all’articolo 32 le attività fiscali differite derivanti da differenze temporanee non sono più escluse dalla deduzione dai fondi propri di base di qualità primaria, la deduzione in questo articolo viene stralciata.

2.1.5 Ripercussioni sulle banche

Il progetto prevede una modifica delle regolamentazioni già esistenti nell’OFoP. Le banche interessate sono già oggi assoggettate a tali regolamentazioni e la FINMA ne verifica l’osservanza. In linea di principio non sorgono dunque nuovi obblighi per le banche, viene solo modificata la configurazione degli obblighi già esistenti. Ulteriori spiegazioni in merito alle ripercussioni sulle banche si trovano nel numero 5.3.1.

Per rilevare le ripercussioni del progetto (software, DTA, PVA) sui costi degli istituti interessati, nel novembre 2024 è stata condotta un’inchiesta (v. n. 5.3.1). I dati quantitativi riportati di seguito provengono da tale indagine e per UBS si basano sui dati pubblicati alla fine del 4º trimestre 2024.

2.1.5.1 Software

A seconda dell’istituto, i costi una tantum stimati dalle SIB per l’attuazione della misura sono di «importo minimo», di 5000 franchi, di 10 000 franchi o di 120 000 franchi. Tali costi si suddividono in parti più o meno uguali in spese per il personale legate all’informatica, spese per beni e servizi legate all’informatica e spese per audit. Le SIB stimano i costi annuali ricorrenti per l’attuazione a un «importo minimo», a 1000 franchi, a 10 000 franchi o a 70 000 franchi. A causa della nuova regolamentazione, il capitale computabile per le SIB non attive a livello internazionale si riduce di 200 000 franchi, 180 milioni di franchi o 264 milioni di franchi. Questi importi corrispondono a una quota compresa tra lo 0,002 e il 3,9 per cento dei fondi propri necessari della rispettiva banca. In base ai dati pubblicati nel 4º trimestre 2024, la nuova regolamentazione riduce i fondi propri di base computabili e gli attivi ponderati in funzione del rischio di UBS Group SA rispettivamente di 4,9 miliardi di dollari statunitensi. Alla luce della sua attuale esigenza di fondi propri di base pari al 14,3 per cento degli attivi ponderati in funzione del rischio risulta un maggiore fabbisogno di fondi propri di base pari a 4,2 miliardi di dollari statunitensi. Rispetto ai fondi propri di base richiesti per UBS nel 4º trimestre 2024, tale importo corrisponde a circa il 5,7 per cento. A seconda della dotazione di capitale, le banche compenseranno tale riduzione in tutto o in parte con capitale supplementare, applicando un tasso di costo annuale compreso tra il 5 e il 10 per cento.