Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/45: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (attuazione delle misure previste dal rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e dal rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 52 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta

prudenziale si attesterebbe al di sopra della prassi internazionale e supererebbe in misura ancora maggiore rispetto a quanto accade già oggi il valore minimo dello standard minimo di Basilea del 5,125 per cento. Un aumento non concordato a livello internazionale dell’esigenza minima potrebbe limitare in misura significativa la negoziabilità di questi strumenti. Al riguardo si attende pertanto lo sviluppo dello standard internazionale.

Le misure previste si limitano dunque al rimborso degli strumenti di capitale AT1 e alla sospensione del pagamento degli interessi.

2.2.2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

2.2.2.1 Studi internazionali sugli strumenti di capitale AT1

In uno studio40, il FSI della BRI ha confrontato a livello internazionale i trigger degli strumenti di capitale AT1, esaminando un campione di strumenti emessi principalmente da G-SIB, ma anche da altre banche attive a livello internazionale in Canada (CA), in Cina (CN), nell’UE, in Giappone (JP), in Svizzera (CH) e nel Regno Unito (GB). Il campione comprendeva 173 emissioni per un valore totale di circa 270 miliardi di dollari statunitensi. Nessuna delle banche esaminate presentava un trigger superiore al 7 per cento.

Figura 2: Configurazione e trigger quantitativi

Fonte: studio della BRI.

Lo standard minimo di Basilea41 formula requisiti per la configurazione degli strumenti di capitale AT1, affinché questi possano essere computati come fondi propri prudenziali. Nel mercato non devono sorgere aspettative di rimborso dopo il termine minimo di cinque anni. Anche la sospensione del pagamento degli interessi deve essere lasciata al libero arbitrio della banca. Tuttavia, le condizioni di cui sopra lasciano un margine di manovra tale per cui nel mercato possono comunque sorgere aspettative involontarie e contrastanti. Come spiega il BCBS nelle sue conclusioni sulle crisi bancarie del 202342, a livello internazionale si è sviluppata una prassi di mercato in cui gli strumenti perpetui conformi ai requisiti prudenziali vengono rimborsati e sostituiti regolarmente o addirittura alla prima occasione possibile. Tale approccio ha generato false aspettative di mercato che possono rivelarsi fatali in caso di crisi.

40 BRI, Upside down: when AT1 instruments absorb losses before equity, FSI Brief No 21, 12 settembre 2023, consultabile all’indirizzo: https://www.bis.org/fsi/fsibriefs21.htm.

41 BRI, Basel Framework, CAP10.11, consultabile all’indirizzo: CAP10 - Definition of eligible capital.

42 BCBS, Report on the 2023 banking turmoil, ottobre 2023, consultabile all’indirizzo: Report on the 2023 banking turmoil.