Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/45: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (attuazione delle misure previste dal rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e dal rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 52 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta
2.1.3 Punti essenziali del progetto
2.1.3.1 Nuova regolamentazione
Il trattamento prudenziale degli attivi che non sono sufficientemente redditizi in caso di crisi (software attivati e attività fiscali differite) e, in particolare, delle posizioni al «fair value» difficili da valutare viene reso più rigoroso alla luce delle esperienze maturate con la crisi.
(1) Per quanto riguarda la valutazione prudente delle posizioni al «fair value» difficili da valutare, nella norma di delega alla FINMA contenuta nell’OFoP viene inserita come parametro, in aggiunta allo standard minimo di Basilea, anche la regolamentazione nell’UE, al fine di introdurre in linea di principio gli stessi requisiti concreti previsti dalla normativa dell’UE per la valutazione prudente. In aggiunta alla valutazione prudente richiesta secondo gli standard di presentazione dei conti, per la valutazione prudente necessaria dal punto di vista prudenziale delle posizioni nel portafoglio di negoziazione e nel portafoglio della banca lo standard minimo di Basilea35 prevede requisiti più rigorosi. Questi PVA (ossia gli importi da adeguare) devono essere dedotti direttamente dai fondi propri di base di qualità primaria. I requisiti dello standard minimo di Basilea sono formulati in termini generici, in modo da lasciare un ampio margine di interpretazione. L’UE ha pertanto redatto requisiti dettagliati per la concretizzazione dello standard relativo alla determinazione degli PVA. I requisiti in materia di PVA contenuti nell’OFoP rimandano solo allo standard minimo di Basilea e sono dunque meno dettagliati e meno rigorosi delle norme europee. La regolamentazione esistente nell’UE è applicabile ora, in aggiunta allo standard minimo di Basilea, come direttiva per la FINMA per l’emanazione delle corrispondenti disposizioni di esecuzione tecniche.
(2) Il software attivato deve ora essere dedotto integralmente dai fondi propri di base di qualità primaria indipendentemente dal trattamento contabile. I diversi standard di presentazione dei conti consentono un’iscrizione a bilancio differenziata del software, che può essere iscritto sia come investimento materiale sia come valore patrimoniale immateriale. Mentre il software come valore patrimoniale immateriale deve essere dedotto integralmente dai fondi propri prudenziali (art. 32 cpv. 1 lett. c), il software iscritto come investimento materiale viene ponderato al 100 per cento in funzione del rischio. L’iscrizione a bilancio presso le banche svizzere non avviene in modo uniforme e il mantenimento del valore del software in una situazione di crisi è altamente incerto. In genere il software non è un valore patrimoniale redditizio al di fuori del modello di attività specifico della banca. Per esempio, il software di Credit Suisse è stato già ampiamente ammortizzato in sede di acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS, in quanto la sua redditività verrà meno dopo la completa integrazione nel panorama di sistemi di UBS. Lo standard minimo di Basilea non contiene requisiti espliciti in materia di trattamento del software. A tal fine, esso si basa esclusivamente sulla classificazione secondo la presentazione dei conti. D’ora in poi, dai fondi propri di base di qualità primaria dovrà essere dedotto non solo il software classificato come valore patrimoniale immateriale, ma anche quello classificato come immobilizzazione materiale.
(3) Le attività fiscali differite derivanti da differenze temporanee tra il bilancio fiscale e il bilancio commerciale devono ora essere dedotte integralmente dai fondi propri di base di qualità primaria. A causa del riporto delle perdite o di differenze temporanee tra il bilancio fiscale e il bilancio commerciale, possono sorgere attività fiscali differite. In base alla regolamentazione attuale, le DTA derivanti da riporti di perdite devono già essere dedotte dai fondi propri di base di qualità primaria. Le DTA derivanti da differenze temporanee possono invece essere ponderate al 250 per cento in funzione del rischio fino a un limite della franchigia pari al 10 per cento dei fondi propri di base di qualità primaria. Le DTA al di sopra di tale valore soglia devono essere anch’esse dedotte dai fondi propri di base di qualità primaria. La computabilità e la ponderazione in funzione del rischio di queste DTA derivanti da differenze temporanee
35 BRI, Basel Framework, CAP50, consultabile all’indirizzo: CAP50 - Prudent valuation guidance.